L'ART ha adottato – il 23 maggio 2016 – il "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità" (d'ora in poi, Regolamento), in vigore dal 1° giugno 2016.
Ai sensi dell'art. 2, c. 27 e 28, L. 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità), infatti, "[c]iascuna Autorità – quindi, anche l'Autorià de qua – ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa" (c. 27); essa "con propri regolamenti, definisce [...] le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo [...] l'ordinamento delle carriere, nonché [...] il trattamento giuridico ed economico del personale" (c. 28).
La competenza ad adottare il Regolamento de quo è, quindi, attribuita dalla legge cit.
Il Regolamento disciplina, ex art. 9 (rubricato "Funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione"), le competenze degli organi dell'Autorità, prevedendo – al primo comma –, che "[s]alva la competenza ad emanare gli atti specificamente indicati da norme di legge e di regolamento, il Consiglio esercita le funzioni di indirizzo e controllo dell'attività, vigila sulla corretta attuazione degli indirizzi e adotta gli atti di preposizione agli Uffici del personale dirigente" (mio il corsivo).
Tale articolo sembrerebbe non escludere la possibilità che la competenza ad emanare atti, in ipotesi anche normativi, sia pro futuro fondata sulla base di ulteriori fonti regolamentari.
In proposito, si deve ricordare che il c. 32 del medesimo art. 2 L. n. 481/1995, cit., prevede che "s[iano] emanati, ai sensi dell'art. 17, c.2, L. 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti volti a trasferire le ulteriori competenze connesse a quelle attribuite alle Autorità dalla presente legge" (mio il corsivo).
Non può, quindi, escludersi che – sulla base dell'art. 2, c. 32, cit. –, successivi regolamenti governativi attribuiscano all'Autorità competenze ulteriori, la cui base legale sarebbe però "debole" – richiedendo, forse, una legittimazione procedimentale ulteriore, tipica della c.d. amministrazione di risultato (o di out-put).