La CONSOB modifica il regolamento di attuazione del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e ss. mod.): introdotta la possibilità per gli emittenti di pubblicare “informazioni finanziarie periodiche aggiuntive”.
Con delibera n. 19770, del 26 ottobre 2016, la CONSOB ha modificato il Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e ss. mod. (c.d. T.U. intermediazione finanziaria o T.U. finanziario), con decorrenza dal 2 gennaio 2017.
Interessante il terzo “Considerato” della delibera cit., che dà atto di come, anche a seguito delle osservazioni formulate dai soggetti e dalle associazioni di categoria – in risposta al documento di consultazione preliminare pubblicato il 14 aprile 2016 –, l'Autorità ritenesse “opportuno rimettere alla discrezionalità degli emittenti interessati la decisione in ordine alla pubblicazione di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive rispetto alle relazioni finanziarie annuali e semestrali” (il corsivo è mio), seppur fissando i principi ai quali essi sono tenuti ad attenersi – in base agli esiti del successivo documento di consultazione, pubblicato il 5 agosto 2016.
Ed, infatti, il nuovo art. 82-ter (rubricato “Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive”) del cit. Regolamento attuativo prevede, oggi – al comma 1° –, che “[g]li emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine che, su base volontaria, intendono comunicare al pubblico informazioni finanziarie periodiche aggiuntive rispetto alla relazione finanziaria annuale e semestrale, previste dall’articolo 154-ter, c. 1 e 2, del Testo unico, si attengono ai [...] principi e criteri applicativi”, di cui alle successive lettere da a) a c) (il corsivo è mio).
Ora, l’art. 154-ter, c. 5, T.U. finanziario, attribuisce alla CONSOB il potere di disporre – con lo strumento del “regolamento” previsto dal successivo c. 6 del medesimo articolo –, nei confronti degli emittenti aventi l’Italia come Stato membro d’origine, inclusi gli enti finanziari, “l'obbligo [e non la facoltà: ndr.] di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive”.
Il fondamento legislativo della modifica normativa introdotta – di natura indubbiamente regolamentare – è, quindi, certo, ma l'interpretazione che l'Autorità fornisce della norma di legge non è pacificamente conforme alla lettera della stessa, che chiaramente dispone una facoltà per la CONSOB di imporre un “obbligo” informativo aggiuntivo degli emittenti, e non la possibilità di rimettere a loro tale decisione.
Può la valutazione in merito all'opportunità dell'atto essere rimessa alla discrezionalità del privato – seppur nel rispetto dei principi fissati dalla pubblica amministrazione –, e non alla discrezionalità della p.a. stessa? Vi è forse una potenziale violazione della c.d. riserva di amministrazione – o addirittura della legalità in senso sostanziale: in breve, dell'art. 97 Cost. – oppure la p.a. può esercitare così la propria discrezionalità?