L'AEEGSI pubblica la "Memoria per l'audizione presso la 13ª Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del Senato della Repubblica", del 28 giugno 2016.
L'AEEGSI ha pubblicato la "Memoria" della propria audizione presso il Senato, sul Ddl recante "Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque" (AS 2343), attualmente all'esame – in seconda lettura – presso la 13ª Commissione del Senato della Repubblica, che si propone di dettare i principi in base ai quali deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico nazionale, nonché di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.
Il Ddl riconosce, ex art. 1, che "[l]'acqua è un bene naturale e un diritto umano universale".
L'Autorità si sofferma, fra l'altro, sull'art. 7, c. 1, del Ddl, che prevede l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua ("assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo"), necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, da garantire anche in caso di morosità.
Tale quantitativo – in base al Ddl – dovrà essere individuato con DPCM (nel limite di 50 litri giornalieri per persona), adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
Il DPCM in questione viene, dunque, a configurarsi come una sorta di fonte-atto atipica, in quanto caratterizzato da un procedimento di emanazione aggravato da una serie di molteplici interventi: da quello propositivo del Ministro dell'ambiente, all'intesa in sede di Conferenza unificata, fino al parere (obbligatorio), appunto, dell'AEEGSI.
L'Autorità rileva, peraltro, come l'art. 7 cit. necessiti di un coordinamento con l'art. 61, L. 28 dicembre 2015, n. 221 (cd. "collegato ambientale"), rubricato "Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato", il quale prevede – già oggi – che l'AEEGSI assicuri agli utenti morosi un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sulla base dei principi e dei criteri che verranno individuati nel DPCM di prossima emanazione.
Ai sensi del – vigente – c. 1 dell'art. 61, cit., infatti, "l'Autorità [...] sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [...] garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi" (mio il corsivo).
In base al Ddl cit., invece – in caso di sua definitiva approvazione –, l'AEEGSI non dovrà più, pro futuro, adottare direttive, sulla base di un previo DPCM, bensì fornire un parere ("sentita l'Autorità"), il quale si inserirà nell'iter procedimentale per l'adozione del DPCM cit., con una sorta di inversione dei ruoli tra l'Autorità e la Presidenza del Consiglio dei ministri.