a) Cooperazione tra Italia e Stati Uniti nella esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico.
LEGGE 16 novembre 2015, n. 197, Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America per la cooperazione nell’esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013. (15G00214)
Con legge 197 del 2015 il Parlamento ha autorizzato la ratifica e dato esecuzione all’accordo di cooperazione tra Italia e Stati Uniti in materia di esplorazione e di utilizzazione dello spazio extra-atmosferico.
Con tale accordo, le Parti si prefiggono lo scopo di sviluppare programmi e progetti di cooperazione nell'esplorazione e nell’uso pacifico dello spazio extra-atmosferico. Tali programmi possono essere realizzati attraverso l’utilizzo di satelliti e di piattaforme di ricerca spaziale, di strumenti scientifici a bordo di aerei, attraverso missioni di esplorazione umana. I programmi possono altresì essere realizzati attraverso razzi di sonda e voli di palloni scientifici, voli e campagne aeronautiche, comunicazioni spaziali, applicazioni terrestri e spaziali, strutture di terra per la ricerca e lo scambio di personale scientifico. Le Parti possono anche attivare workshop congiunti e simposi, attività di formazione e di divulgazione.
Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi posti dall’Accordo le Parti sono obbligate a trasferire beni e dati tecnici necessari all'adempimento delle rispettive responsabilità. Tuttavia, qualsiasi diritto relativo a innovazioni e opere sviluppato nell'ambito del presente Accordo solamente da una Parte, compresi i brevetti, è e resta di proprietà di tale Parte.
Tra gli obblighi che le Parti si assumono occorre evidenziare che ciascuna di esse si impegna a facilitare, su richiesta dell'altra Parte, il rilascio dei permessi di sorvolo per aeromobili e palloni. Infine, in forza dell’accordo, sempre al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di cooperazione, le Parti rinunciano reciprocamente ad azioni di responsabilità nei confronti dell’altra.
B) Cooperazione nel settore della difesa tra Italia e Cile e tra Italia e Montenegro.
LEGGE, 16 Novembre 2015, n. 200, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014.
LEGGE 16 novembre 2015, n. 213, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011. (15G00226).
Il Parlamento è recentemente intervenuto in due occasioni in materia di rafforzamento della cooperazione internazionale nel settore della difesa. In particolare, con legge 200 del 2015 Il Parlamento ha autorizzato la ratifica e dato esecuzione all’accordo di cooperazione nel settore della difesa tra Italia e Cile.
La finalità dell’Accordo è promuovere, facilitare e sviluppare la cooperazione tra le Parti nel settore della Difesa. Ciò avverrà attraverso lo sviluppo e il rafforzamento delle relazioni tra i rispettivi Ministeri della difesa e tra le rispettive Forze armate (art. 1).
In particolare, le Parti si sono impegnati ad elaborare piani annuali o pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della Difesa, con i quali determinano linee guida, luoghi, date, numero dei partecipanti, nonché le modalità di attuazione delle attività di cooperazione (art. 2).
La cooperazione tra le Parti potrà includere la politica di sicurezza e di difesa, la ricerca e lo sviluppo, il supporto logistico e l’approvvigionamento di beni e servizi per la Difesa. Le attività di cooperazione potranno riguardare anche operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, nonché la gestione del personale delle Forze armate e la loro organizzazione ed impiego. Inoltre, potranno essere avviate attività di cooperazione in relazione all'ambiente ed all'inquinamento provocato da attività militari, la formazione e l’addestramento in campo militare, la sanità militare, la storia militare, lo sport militare, lo sminamento umanitario, la cooperazione civile e militare in caso di calamità naturali, la sicurezza informatica, l’industria militare.
Ai sensi dell’articolo 3, la cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potrà avvenire attraverso visite reciproche di delegazioni alle strutture e sui mezzi militari, scambio di esperienze tra esperti delle due Parti, incontri tra le Istituzioni della Difesa, scambio di relatori e di personale di formazione, nonché scambio di studenti provenienti da Istituzioni militari. La cooperazione potrà essere realizzata anche attraverso la partecipazione a corsi teorici e pratici, a corsi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi organizzati presso organi civili e militari della Difesa. Inoltre, la cooperazione potrà avvenire mediante scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi, supporto alle iniziative relative ai materiali ed ai servizi della difesa, trasferimento di tecnologie.
L’accordo, infine, prevede, all’articolo 5, che nei caso in cui i membri di una Parte provochino danni all’altra, durante o in relazione alla propria missione o esercitazione, la Parte, i cui membri hanno cagionato il danno, dovrà risarcire i danni causati secondo gli importi che le Parti definiranno di comune accordo. Nel caso in cui, invece, venga accertato che le Parti sono congiuntamente responsabili di perdite o di danni, le Parti concorreranno in solido a rimborsare tali perdite o danni.
Il Parlamento è ulteriormente intervenuto in materia di cooperazione internazionale nel settore della difesa con legge 213 del 2015. Con tale provvedimento il Parlamento ha autorizzato la ratifica e dato esecuzione ad un altro accordo in materia di cooperazione nella difesa. Si tratta dell’accordo tra Italia e Montenegro.
Tale accordo, all’articolo 3, prevede che la cooperazione tra le Parti abbia luogo in conformità con i trattati internazionali sulla difesa, sulla sicurezza e sul controllo degli armamenti. La cooperazione interessa le politiche di sicurezza e difesa, l’industria per la difesa, la politica degli approvvigionamenti che dipendono dai Ministeri della Difesa, lo scambio e il transito di materiali, le attrezzature militari, le operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, la ricerca e lo sviluppo di armamenti e apparecchiature militari, le questioni relative alla polizia militare, le questioni relative all'ambiente e all'inquinamento provocato da attività miliari, la sanità militare, la storia militare, lo sport militare.
All’articolo 5 dell’Accordo è previsto che le Parti stabiliranno modalità di collaborazione nel settore degli armamenti e dello scambio di materiali, nel settore dell'industria di difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca e dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari.
Ai sensi dell’articolo 8, in materia di giurisdizione, le Autorità del Paese ospitante avranno il diritto di esercitare la propria giurisdizione sul personale ospite per quanto riguarda le infrazioni commesse alla legislazione nazionale sul proprio territorio.
In alcuni casi, però, le Autorità del Paese d'origine potranno esercitare la giurisdizione sul proprio personale. In particolare, lo Stato di origine potrà esercitare la giurisdizione nel caso di infrazioni che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine o nel caso di infrazioni risultanti da atti o omissioni commesse intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione del servizio attivato in base al presente accordo.
All’articolo 9 dell’Accordo viene, infine, tutelata la riservatezza. In particolare, sono riservate le "informazioni classificate", cioè ogni elemento, documento o materiale classificato, indipendentemente dalla forma, la cui diffusione potrebbe danneggiare gli interessi di sicurezza delle Parti.
C) Cooperazione tra Italia e Kazakistan nel contrasto alla criminalità organizzata.
LEGGE 7 dicembre 2015, n. 216. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009. (15G00229)
Con legge 216 del 2015 il Parlamento ha autorizzato la ratifica e dato esecuzione all’accordo tra Italia e Kazakistan in materia di contrasto alla criminalità organizzata.
L’articolo 2 dell’Accordo individua i reati la cui prevenzione e repressione è oggetto di cooperazione tra le Parti. Si tratta di un elenco molto ampio. In particolare, rientra nell'ambito di applicazione dell’Accordo il traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze chimiche. Sono, però, oggetto dell’obbligo di cooperazione anche i reati riferibili ad attività economiche illecite (ad es. fabbricazione e diffusione di titoli, carte di credito, denaro e altri mezzi di pagamento falsificati), i reati di corruzione, il traffico di esseri umani, la falsificazione di documenti ufficiali, i reati contro la proprietà, la criminalità ambientale, il traffico illecito di armi da fuoco, di munizioni, di esplosivi, di materiali radioattivi, nucleari e tossici, di beni e di tecnologie di importanza strategica come pure di altri materiali impiegati per la produzione di armi di distruzione di massa, il traffico illecito di opere d'arte, i reati informatici e telematici. Viene inoltre stabilito agli articoli 7 e 8 che le Parti debbono cooperare nella prevenzione e repressione dei reati di terrorismo e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
All’articolo 4 vengono definite le modalità di cooperazione che consistono nello scambio di informazioni sistematico, dettagliato ed immediato sulle varie forme di criminalità organizzata. Inoltre, le Parti debbono scambiarsi informazioni operative di reciproco interesse anche in relazione ad eventuali contatti tra associazioni e gruppi di criminalità organizzata nei Paesi di entrambe le Parti. Le Parti possono inoltre scambiarsi valutazioni di esperti ed esperienze e conoscenze tecniche relative alla sicurezza delle reti, esperienze e conoscenze tecniche relative alla sicurezza dei trasporti aerei, marittimi e ferroviari, anche allo scopo di migliorare gli standard di sicurezza adottati negli aeroporti, nei porti marittimi e nelle stazioni ferroviarie per la prevenzione di atti terroristici. Le Parti possono poi organizzare corsi di formazione comuni su specifiche tecniche investigative e operative e approfondire e condividere il contenuto di atti legislativi e di strumenti normativi, di pubblicazioni scientifiche e di attività formative sulla lotta contro la criminalità organizzata.
Infine, gli organismi competenti delle Parti, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e nell'ambito delle proprie competenze, forniscono assistenza reciproca nelle indagini sui crimini, sulla ricerca e sulla detenzione di persone sospettate di avere commesso un reato.