Nella sentenza che si segnala la Corte di giustizia, deliberando nella composizione della Grande sezione, ha precisato che il “godimento reale ed effettivo del nucleo essenziale” della cittadinanza UE - concetto introdotto nella sentenza Zambrano (causa C‑34/09, 8 marzo 2011, EU:C:2011:124) - può essere invocato come limite all’espulsione di un cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino di uno Stato membro che non si è avvalso della libertà di circolazione conferita dal diritto UE, solo in “situazioni molto particolari”. Allo stesso tempo, la Corte ha precisato che il diritto (derivato) di un cittadino di uno Stato terzo di ottenere, in un tale caso particolare, un permesso di soggiorno, può essere limitato per ragioni di ordine pubblico. Tuttavia, il limite dovrà risultare compatibile con i diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare con il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all’art. 7, letto in combinato disposto con l’obbligo di prendere in considerazione l’interesse superiore del minore, sancito all’art. 24, par. 2.