Decreto Legislativo 19 gennaio 2017, n. 7, Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76. (17G00013) (GU Serie Generale n.22 del 27-1-2017)
Dopo l’approvazione della Legge n. 76/2016, che regolamenta in Italia le unioni civili, il Legislatore con il Decreto legislativo n. 7/2017 è intervenuto per modificare alcune norme di diritto internazionale relative al matrimonio omosessuale contratto all’estero.
In particolare, con l’articolo 1 del D. Lgs. viene inserito nella Legge 218/1995 l’articolo 32 bis rubricato Matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani dello stesso sesso. Con tale norma viene stabilito che il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana. Viene dunque così risolta definitivamente la questione della trascrizione del matrimonio omosessuale contratto all’estero.
Viene poi ulteriormente modificata la legge n. 218/1995 con l’inserimento del nuovo articolo 32 ter rubricato Unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso. Con tale norma, che si rivolge al caso in cui uno dei due contraenti non sia cittadino italiano, è stabilito che la capacità e le altre condizioni per costituire unione civile sono regolate dalla legge nazionale di ciascuna parte al momento della costituzione dell'unione civile. Se però la legge applicabile non ammette l'unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso si applica la legge italiana.
Inoltre la norma disciplina nulla osta, forma dell’unione, rapporti personali e patrimoniali tra le parti. Quanto al nulla osta di cui all'articolo 116, primo comma, del codice civile, non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti. Qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento secondo la legge dello Stato di cui lo straniero è cittadino dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o di analogo istituto, il nulla osta è sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Resta salva la libertà di stato accertata o acquisita per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.
Quanto alla forma, l’unione civile è valida se è considerata tale dalla legge del luogo di costituzione o dalla legge nazionale di almeno una delle parti o dalla legge dello Stato di comune residenza al momento della costituzione.
Infine, i rapporti personali e patrimoniali sono regolati tra le parti dalla legge dello Stato davanti alle cui autorità l'unione è stata costituita. A richiesta di una delle parti il giudice può disporre l'applicazione della legge dello Stato nel quale la vita comune è prevalentemente localizzata. Le parti possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di cui almeno una di esse è cittadina o nel quale almeno una di esse risiede.
Il Decreto legislativo n. 7/2017 introduce poi nella legge n. 218 l’articolo 32 quater rubricato Scioglimento dell'unione civile. Con tale norma si dispone che in materia di scioglimento dell'unione civile la giurisdizione italiana sussiste anche quando una delle parti è cittadina italiana o l'unione è stata costituita in Italia. I medesimi titoli di giurisdizione si applicano anche in materia di nullità o di annullamento dell'unione civile.
Lo scioglimento dell'unione civile è regolato dalla legge applicabile al divorzio in conformità al regolamento n. 1259/2010/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.
Infine, nella Legge n. 218 viene introdotto l’articolo 32 quinquies rubricato Unione civile costituita all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso che prevede che l'unione civile o altro istituto analogo costituiti all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana.
Da ultimo, in merito alle obbligazioni alimentari viene modificato l'articolo 45 della Legge 218/1995. Con la nuova formulazione è disposto che le obbligazioni alimentari nella famiglia sono regolate dalla legge designata dal regolamento 2009/4/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, e successive modificazioni.