Archivio rubriche 2017

Parere della Corte di Giustizia (Grande sezione) del 26 luglio 2017, ai sensi dell’articolo 218, par. 11, TFUE, sulla richiesta presentata il 30 gennaio 2015 dal Parlamento europeo, ECLI:EU:C:2017:592

Nel parere del 26 luglio 2017, la Grande sezione della Corte di giustizia si è pronunciata in senso negativo circa la compatibilità con la Carta dei diritti fondamentali del progetto di accordo tra l’Unione europea e il Canada sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione dei passeggeri aerei. Per giungere a tale conclusione, la Corte ha chiarito quali sono le tutele minime apprestate dalla Carta, e in particolare dai suoi artt. 7 e 8, rispetto alle interferenze nella vita privata e familiare e nella tutela dei dati personali derivanti dal trasferimento e dal successivo trattamento di dati personali dei passeggeri di vettori aerei per finalità di prevenzione del terrorismo e di altri gravi reati verso un paese terzo. Inoltre, la Corte ha precisato quale sia la corretta base giuridica degli accordi PNR nei Trattati.

Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 14 novembre 2017, Lounes, ECLI:EU:C:2017:862Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 14 novembre 2017, Lounes, ECLI:EU:C:2017:862

Nella sentenza che si segnala, la Grande Sezione della Corte di giustizia ha ritenuto che il cittadino dell’Unione che ha esercitato la sua libertà di circolazione e soggiorno e ha acquisito, oltre alla cittadinanza dello Stato membro di origine, anche quella dello Stato membro ospitante ove si è stabilito e integrato, può avvalersi dei diritti connessi allo status di cittadino dell’Unione, in particolare a quelli previsti dall’art. 21, par. 1 TFUE, anche nei confronti di uno di tali due Stati membri. Nel caso di specie, infatti, la Corte ha affermato che i diritti riconosciuti da tale disposizione ai cittadini degli Stati membri includono quello di condurre una normale vita familiare nello Stato membro ospitante, beneficiando della vicinanza dei loro familiari e che pertanto, deve essere riconosciuto un diritto di soggiorno derivato in favore del familiare, cittadino di Paese terzo, del cittadino dell’Unione.

Sentenza della Corte di Giustizia del 18 ottobre 2017, Kalliri, ECLI:EU:C:2017:767Sentenza della Corte di Giustizia del 18 ottobre 2017, Kalliri, ECLI:EU:C:2017:767

Nella sentenza del 18 ottobre 2017, la Corte di giustizia ha stabilito che una normativa nazionale che subordina l’ammissione dei candidati al concorso per l’arruolamento alla scuola di polizia, indipendentemente dal sesso di appartenenza, ad uno stesso requisito di statura minima, costituisce una discriminazione indiretta qualora tale normativa svantaggi un numero molto più elevato di persone di sesso femminile rispetto alle persone di sesso maschile e non risulti idonea e necessaria per conseguire il legittimo obiettivo di assicurare il carattere operativo e il buon funzionamento dei servizi di polizia.

Sentenza della Corte di Giustizia (Grande sezione) del 10 ottobre 2017, causa C-413/15, Farrell, ECLI:EU:C:2017:745

Nella sentenza che si segnala, la Corte di giustizia ha chiarito il test – inizialmente enucleato nella sentenza Foster del 1990 – per determinare quando un organismo di diritto privato deve essere equiparato allo Stato ai fini, in particolare, dell’effetto diretto (verticale) delle direttive. La sentenza denota un approccio generoso della Corte, che – interpretando la propria pronuncia del 1990 – ha chiarito che i requisiti del test Foster hanno carattere alternativo e non cumulativo.

Sentenza della Corte di Giustizia (Grande sezione) del 28 marzo 2017, Rosneft, ECLI:EU:C:2017:236

Il rinvio pregiudiziale nella causa Rosneft ha fornito alla Corte di giustizia l’occasione per precisare la propria competenza nell’ambito della Politica estera e di sicurezza comune (“PESC”). In particolare, la Corte ha ritenuto di possedere una limitata competenza in via pregiudiziale rispetto ad alcune misure PESC, pur in assenza di una previsione espressa in tal senso. La High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Divisional Court) aveva infatti adito la Corte di giustizia in via pregiudiziale, chiedendo di verificare, tra l’altro, la validità di alcune disposizioni della decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina1.

Causa T-754/14 Stop TTIP – Sull’ammissibilità di un’iniziativa dei cittadini UE relativa alla revoca del mandato ad avviare i negoziati per la conclusione di un accordo internazionale o all’adozione di una decisione che neghi l’autorizzazione a firmare o concludere l’accordo

Sentenza del Tribunale (prima sezione) del 10 maggio 2017, Stop TTIP, ECLI:EU:T:2017:323

Nella sentenza Stop TTIP, il Tribunale dell’Unione, pronunciandosi sull’annullamento della decisione della Commissione europea di non procedere alla registrazione di una proposta di iniziativa dei cittadini dell’Unione, ha fornito alcuni chiarimenti circa l’ambito applicativo e il contenuto dell’iniziativa. In particolare, il Tribunale ha stabilito che: 1) la nozione di atto giuridico di cui i cittadini UE possono chiedere l’adozione attraverso la proposta deve essere intesa in maniera ampia, e non può essere limitata ai soli atti giuridici dell’Unione a carattere definitivo e che producono effetti giuridici nei confronti dei terzi; 2) lo strumento dell’iniziativa dei cittadini UE può essere utilizzato anche per impedire l’adozione di un atto giuridico, o per chiedere la modifica di atti giuridici in vigore o la loro revoca, totale o parziale; 3) l’iniziativa dei cittadini europei non rappresenta un’ingerenza nello svolgimento della procedura legislativa, bensì essa costituisce un’espressione di partecipazione effettiva dei cittadini dell’Unione alla vita democratica di quest’ultima, senza compromettere l’equilibrio istituzionale voluto dai trattati.

Causa C-133/15 Chavez Vilchez – La dipendenza materiale ed emotiva del cittadino dell’Unione “statico” rispetto al familiare cittadino non-UE quale criterio per stabilire l’esistenza di un pregiudizio al “godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti connessi al suo status di cittadino dell’Unione”

Sentenza della Corte di Giustizia (Grande sezione) del 10 maggio 2017, Chavez-Vilchez, ECLI:EU:C:2017:354

Nella sentenza del 10 maggio 2017, la Grande sezione della Corte di Giustizia è tornata sulla giurisprudenza Zambrano (causa C-34/09, 8 marzo 2011, EU:C:2011:124), chiarendo quali parametri devono essere valutati per determinare se il cittadino dell’Unione, che risiede nello Stato membro della propria cittadinanza, può essere considerato in una situazione di effettiva dipendenza dal familiare, cittadino di Paese terzo, tale per cui il rifiuto del diritto di soggiorno sul territorio dello Stato membro a quest’ultimo obbligherebbe il primo a lasciare il territorio dell’Unione, privandolo così del “godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti connessi al suo status di cittadino dell’Unione”.

Sentenza 7 marzo 2017, n.123

Con la sentenza in epigrafe, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 106 del d.lgs. 104 del 2010 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), e degli artt. 395 e 396 del codice di procedura civile “nella parte in cui non prevedono un diverso caso di revocazione della sentenza quando ciò sia necessario, ai sensi dell’art. 46, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo”.

La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati membri di obblighi ad essi imposti dal diritto dell’Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell’ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche. La Commissione non ha tuttavia un obbligo di dare seguito ad ogni segnalazione e, infatti, nella prassi essa procede solo nel caso di violazioni ritenute sostanziali; inoltre, anche una volta avviata la procedura, la sua prosecuzione non è un atto dovuto da parte della Commissione, che può dunque decidere se intraprendere o meno gli steps successivi che sono di sua competenza (in sostanza, l’invio del parere motivato e la decisione di ricorrere alla Corte di giustizia).

Corte cost. sentenza 16 dicembre 2016, n. 276

Nella sentenza n. 275 la Corte costituzionale ha affrontato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 comma 2 bis della legge reg. Abruzzo n. 78 del 1978 nella parte in cui subordinava l’erogazione di un contributo regionale per il servizio di trasporti degli studenti disabili alla “disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa”. L’ordinanza del Tar Abruzzo, in particolare, aveva dubitato della compatibilità di tale previsione con l’art. 38, commi 3 e 4 Cost. e con l’art. 24 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, considerando che l’eventualità dell’insufficienza del finanziamento avrebbe potuto condizionare la programmazione e l’effettiva esecuzione provinciale del servizio di trasporto. La Corte Costituzionale ha condiviso l’impostazione del giudice a quo dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 comma 2 bis della legge abruzzese, limitatamente all’inciso sopra riportato. La Corte ha infatti ritenuto che la norma in questione riservasse un margine di discrezionalità eccessivo nel condizionare, non solo l’an, ma anche il quantum del contributo regionale a decisioni politiche previste di volta in volta dalle leggi annuali di bilancio con il rischio di compressione del nucleo essenziale indefettibile di tutela del diritto all’istruzione del disabile sancito tanto dall’art. 38 comma 3 Cost., quanto dall’art. 24 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

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Osservatorio sulle fonti

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