Archivio rubriche 2017

Decreto Legislativo 19 gennaio 2017, n. 7, Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76. (17G00013) (GU Serie Generale n.22 del 27-1-2017)

Dopo l’approvazione della Legge n. 76/2016, che regolamenta in Italia le unioni civili, il Legislatore con il Decreto legislativo n. 7/2017 è intervenuto per modificare alcune norme di diritto internazionale relative al matrimonio omosessuale contratto all’estero.
In particolare, con l’articolo 1 del D. Lgs. viene inserito nella Legge 218/1995 l’articolo 32 bis rubricato Matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani dello stesso sesso. Con tale norma viene stabilito che il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana. Viene dunque così risolta definitivamente la questione della trascrizione del matrimonio omosessuale contratto all’estero.

Sentenza della Corte di giustizia (Grande sezione) del 21 dicembre 2016, cause riunite C-203/15 e C-698/15, Tele2 Sverige e Watson, ECLI:EU:C:2016:970

Nella sentenza che si segnala, la Corte di giustizia si è pronunciata sull’impatto della propria sentenza Digital Rights Ireland sulle normative nazionali che prevedono obblighi di conservazione dei dati a carico dei fornitori di comunicazioni elettroniche. Secondo la Corte, tali obblighi non sono di per sé incompatibili con il diritto dell’Unione - in particolare con la direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, letta alla luce degli artt. 7, 8, 11 e 52(1) della Carta dei diritti fondamentali, a condizione che si tratti di una conservazione “mirata” dei dati, ossia rispondente a requisiti e garanzie rigorosi individuati dalla Corte; garanzie e requisiti che, nel caso di specie, non erano soddisfatti dalle normative nazionali in causa.

Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica Italiana

http://www.governo.it/sites/governo.it/files/Libia.pdf
http://www.governo.it/media/gentiloni-incontra-il-primo-ministro-libico/6685

In data 2 febbraio 2017 il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano Paolo Gentiloni e il Capo Governo di Riconciliazione nazionale dello Stato della Libia, riconosciuto dall’Unione europea e dall’Italia, Fayez Mustapa Serraj hanno sottoscritto un Memorandum per fronteggiare l’emergenza rappresentata dagli sbarchi sulle coste italiane di cittadini provenienti dalla Libia. Il Memorandum è stato dunque firmato per la Libia dal Governo libico di riconciliazione nazionale presieduto da Serraj. Il Governo di riconciliazione nazionale, però, controlla solo una parte del territorio libico. Come noto, infatti, la situazione in Libia è molto fluida. Se il governo islamista che dal 2014 si era insediato a Tripoli è stato allontanato, restano ancora due distinte e contrapposte autorità: oltre al governo di Tripoli guidato da Serra, vi è il Parlamento di Tobruk sostenuto dal generale Haftar che ha rifiutato di riconoscere il proprio sostengo a Serraj indicato dalle Nazioni Unite come Capo di Governo di unità nazionale e sostenuto da Unione europea e Italia. Tuttavia, se lo spazio di manovra del governo di Serraj appare limitato, ciò non impedisce che, in quanto Governo riconosciuto dalla Comunità internazionale e dall’Italia sottoscriva con il nostro Paese accordi internazionali. È semmai da verificare quale potrà essere l’effettiva applicazione in territorio libico di quanto previsto nell’accordo.

La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati membri di obblighi ad essi imposti dal diritto dell’Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell’ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche.

Sentenza 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358

La sentenza resa dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso “Paradiso e Campanelli c. Italia” ha tratto origine dal ricorso proposto nel 2013 dai coniugi Paradiso e Campanelli per lamentare la violazione, da parte dell’Italia, dell’art. 8 della Convenzione europea che tutela la vita privata e familiare. I ricorrenti avevano stipulato un contratto di gestazione per conto di terzi presso una clinica in Russia dalla quale, in seguito alla nascita del bambino, avevano ottenuto un certificato attestante il rapporto di filiazione. Il certificato non indicava che la nascita era derivata da un contratto di surroga di maternità1 . Al rientro dei coniugi in Italia, le autorità italiane, informate dal consolato italiano di Mosca delle particolari circostanze della nascita, avevano rifiutato la trascrizione del certificato per esigenze di tutela dell’ordine pubblico e contestualmente avviato indagini per i reati di falsa attestazione e per la violazione della legge sulle adozioni.
Le indagini avevano poi evidenziato l’assenza del legame biologico tra il neonato e il sig. Campanelli che pure aveva fornito il proprio seme alla clinica russa. A questo punto il piccolo, di appena 3 mesi, era stato sottratto ai coniugi per essere poi affidato a una coppia di genitori adottivi. I coniugi Paradiso e Campanelli si sono dunque rivolti alla Corte europea lamentando la violazione dell’art. 8 CEDU per la sottrazione del minore da parte delle autorità italiane e per la mancata trascrizione del certificato di nascita.

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Osservatorio sulle fonti

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