La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati membri di obblighi ad essi imposti dal diritto dell’Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell’ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche.
La Commissione non ha tuttavia un obbligo di dare seguito ad ogni segnalazione e, infatti, nella prassi essa procede solo nel caso di violazioni ritenute sostanziali; inoltre, anche una volta avviata la procedura, la sua prosecuzione non è un atto dovuto da parte della Commissione, che può dunque decidere se intraprendere o meno gli steps successivi che sono di sua competenza (in sostanza, l’invio del parere motivato e la decisione di ricorrere alla Corte di giustizia). La prima fase della procedura – definita «precontenziosa» – si apre con l’invio di una lettera detta di «intimazione» o di «addebito» allo Stato membro ritenuto inadempiente. La lettera di addebito circoscrive la materia del contendere, cosicché, nell’ipotesi in cui la Commissione decida di proseguire nell’iniziativa, l’oggetto della procedura non può essere ulteriormente ampliato. Allo Stato interessato è assegnato un termine per presentare delle osservazioni (art. 258.1 TFUE). Valutate tali osservazioni ovvero decorso vanamente il termine per la loro presentazione, la Commissione può inviare un parere motivato allo Stato in questione, indicando le misure che lo stesso dovrebbe adottare per porre fine all’inadempimento e assegnando un termine entro il quale provvedere (art. 258.1 TFUE). Ove il parere sia emesso, se lo Stato non si conforma ad esso nel termine fissato dalla Commissione, quest’ultima può deferire il caso alla Corte di Giustizia, avviando in tal modo la fase «contenziosa» della procedura (art. 258.2 TFUE). Se la Corte di Giustizia riconosce - la natura della sentenza che accerta l’infrazione è, infatti, meramente dichiarativa - che lo Stato membro in questione è venuto meno ad uno degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto UE, a tale Stato è fatto divieto di applicare le disposizioni dichiarate in contrasto con il Trattato, mentre, se del caso, esso dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per adempiere ai propri obblighi derivanti dal diritto UE (art. 260.1 TFUE). Di regola, tali provvedimenti non sono indicati dalla sentenza, ma spetta invece allo Stato membro inadempiente individuare le misure necessarie più appropriate. L’esecuzione deve iniziare immediatamente e deve concludersi nel più breve tempo possibile.
In caso di mancata esecuzione, la Commissione può avviare una seconda procedura di infrazione, secondo quanto previsto dall’art. 260.2 TFUE, che si rifà sostanzialmente alla disciplina della prima procedura di infrazione, ma che ha come oggetto la violazione dell’obbligo di eseguire la sentenza. Dunque, la Commissione, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare le sue osservazioni, può formulare un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza e, se il termine fissato nel parere scade senza che lo Stato membro abbia adottato le necessarie misure, la Commissione potrà nuovamente adire la Corte di giustizia. Il Trattato di Lisbona ha tuttavia previsto, in questa seconda procedura, la possibilità per la Commissione di adire direttamente la Corte di giustizia dopo aver messo lo Stato membro nelle condizioni di presentare le proprie osservazioni, senza necessità di emettere previamente il parere motivato. In questa seconda azione, la Commissione precisa l'importo della somma forfetaria o della penalità1. da versare (all’Unione) da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguate alle circostanze. Per calcolare l’entità della somma, la Commissione fa riferimento ad una serie di parametri riportati nella comunicazione SEC[2005]1658. La proposta della Commissione non vincola tuttavia la Corte di giustizia, che può stabilire una somma sia superiore che inferiore, che peraltro viene calcolata con riferimento a parametri parzialmente diversi, quali la durata dell’infrazione, la sua gravità e la capacità finanziaria dello Stato inadempiente. Un’ulteriore novità prevista dal Trattato di Lisbona consiste nella possibilità di comminare la sanzione pecuniaria già nel caso del ricorso per inadempimento qualora tale inadempimento consista nell’omessa comunicazione, da parte di uno Stato membro, delle «misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa» (art. 260.3 TFUE). In questo caso, la somma proposta dalla Commissione vincola la Corte di giustizia, nel senso che costituisce per quest’ultima un tetto massimo. Sebbene l’ipotesi appena considerata sia molto specifica, essa è tuttavia rilevante nella prassi, poiché un numero significativo di inadempimenti riguarda proprio l’omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione.
Ulteriori informazioni e statistiche relative all’attività della Commissione di controllo del rispetto del diritto Ue sono reperibili ai seguenti indirizzi:
- pagina ufficiale della Commissione dedicata alla procedura di infrazione
- Eur-infra (archivio informatico nazionale delle procedure di infrazione realizzato dal Dipartimento Politiche Europee)
EU Pilot
EU Pilot è un progetto, operativo dall’aprile 2008, che mira a favorire la cooperazione tra Stati membri e Commissione al fine di risolvere problemi (soprattutto quelli sollevati da cittadini e imprese) relativi alla (non) corretta applicazione del diritto UE e alla (non) conformità con quest’ultimo del diritto nazionale, prima della apertura di una procedura di infrazione ex art. 258 TFUE. Il fine ultimo di EU Pilot è dunque quello di evitare, quando ciò sia possibile, il ricorso ad una formale procedura di infrazione. La comunicazione avviene tramite una piattaforma on-line - EU Pilot, appunto - che consente di sottoporre la richiesta di informazioni al servizio competente della Commissione, che provvederà poi a inoltrarla allo Stato membro interessato, con ogni eventuale indicazione o domanda che lo stesso abbia identificato come rilevante. Le risposte devono venire trasmesse alla persona fisica o giuridica che le ha richieste entro 20 settimane dalla richiesta stessa (si considera un termine di 10 settimane per la trattazione a livello nazionale ed un termine uguale per la trattazione da parte della Commissione).
All’avvio del progetto, gli Stati membri che avevano accettato di parteciparvi erano 15. EU Pilot è attualmente operativo in tutti i 28 Stati membri.
Sin dall’avvio del progetto, l’Italia figura tra i paesi con il più alto numero di richieste sottoposte.
Ulteriori informazioni e statistiche relative alla performance di EU Pilot sono reperibili ai seguenti indirizzi:
- http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/application_monitoring_it.htm
- http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/eu_pilot/index_en.htm
Di seguito, si riporta una sintetica panoramica delle procedure d’infrazione pendenti nei confronti dell’Italia, suddivise per stadio, con aggiornamento alla seduta della Commissione europea del 15 febbraio 2017. Nel periodo esaminato, non ci sono state sentenze della Corte di giustizia nell’ambito di procedure di infrazione avviate nei confronti dell’Italia.
Seduta del 17.11.2016
La Commissione ha deciso di archiviare una procedura di infrazione avviata e di inviare una ulteriore lettera di messa in mora in relazione ad una procedura già avviata.
Archiviazione
• 2016/0375 – Mercato interno – Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione).
Lettera di messa in mora complementare ex art. 258 TFUE
• 2013/4212 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento – Restrizioni in materia di prestazione di servizi di attestazione e di certificazione in Italia (SOA). Si veda qui il comunicato stampa.
Seduta del 24.11.2016
La Commissione europea ha deciso di avviare tre nuove procedure di infrazione ex art. 258 TFUE.
Lettere di messa in mora ex art. 258 TFUE
• 2016/0775 – Salute – Mancato recepimento della direttiva 2015/565/UE che modifica la direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani.
• 2016/0774 – Affari economici e finanziari – Mancato recepimento della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.
• 2016/0773 – Trasporti – Mancato recepimento della direttiva 2014/90/UE sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio.
Seduta del 8.12.2016
La Commissione ha deciso di archiviare cinque procedure di infrazione avviate, di iniziare una nuova procedura e di deferirne una davanti alla Corte di giustizia, per mancata esecuzione della sentenza con la quale la Corte di giustizia aveva precedentemente constatato l’inadempimento di un obbligo di diritto UE.
Archiviazioni
• 2015/2203 – Affari interni – Non-corretta attuazione del Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 (Regolamento Dublino III). Si veda qui la scheda informativa.
• 2016/0106 – Fiscalità e dogane – Mancato recepimento della Direttiva 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.
• 2011/4021 – Ambiente – Violazione dell’art. 6a della Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, in relazione alla discarica di Malagrotta (Lazio).
• 2016/0370 – Mercato interno – Mancato recepimento della Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione.
• 2007/4609 – Trasporti – Non-corretta attuazione del Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri.
Lettera di messa in mora ex art. 258 TFUE
• 2015/2167 – Pesca – Attività di pesca delle navi battenti bandiera italiana nelle acque della Guinea Bissau e Gambia.
Ricorso alla Corte di giustizia ex art. 260 TFEU
• 2004/2034 – Ambiente – Non-corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane – Ricorso per infrazione – Sentenza che constata l’inadempimento (causa C-565/10) – Mancata esecuzione della sentenza. Si veda qui il comunicato.
Seduta del 24.01.2017
La Commissione europea ha deciso di avviare cinque nuove procedure di infrazione ex art. 258 TFUE.
Lettere di messa in mora ex art. 258 TFUE
• 2017/0131 – Ambiente – Mancato recepimento della direttiva 2016/0774/UE recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso.
• 2017/0130 – Ambiente – Mancato recepimento della direttiva 2015/1480/UE che modifica vari allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recanti le disposizioni relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente.
• 2017/0129 – Salute – Mancato recepimento della direttiva 2015/2203/UE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio.
• 2017/0128 – Giustizia – Mancato recepimento della direttiva 2014/0104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea.
• 2017/0127 – Ambiente – Mancato recepimento della direttiva 2015/0720/UE che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.
Seduta del 15.02.2017
La Commissione ha deciso di archiviare tre procedure di infrazione avviate e di proseguire cinque procedure di infrazione già avviate, procedendo all’invio di un parere motivato.
Archiviazioni
• 2014/2126 – Affari interni – Accesso alle procedure di asilo (Direttiva Accoglienza 2003/9/CE) e alle procedure Dublino (Regolamento CE n° 343/2003).
• 2011/4146 – Lavoro e affari sociali – Limitazione da parte della Federazione Italiana Nuoto del numero di giocatori di pallanuoto cittadini dell'UE.
• 2009/2255 –Servizi finanziari – Poteri speciali attribuiti a determinate imprese italiane a vantaggio di posizioni dominanti, dissuasiva per gli investimenti e per la libera circolazione di capitali nell’Unione europea.
Pareri motivati ex art. 258 TFUE
• 2016/0368 – Mercato interno – Mancato recepimento della Direttiva 2014/26 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e sulla concessione di licenze per i diritti su opere musicali per l'uso online del mercato interno.
• 2015/2165 – Ambiente – Piani regionali di gestione dei rifiuti. Violazione degli articoli 28(1) o 30(1) o 33(1) della Direttiva 2008/98/CE. Si veda qui il comunicato.
• 2016/2013 – Ambiente – Non-corretta trasposizione della Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.
• 2014/2143 – Mercato interno – Attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Si veda qui il comunicato.
• 2015/2043 – Ambiente – Applicazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto (NO2). Si veda qui il comunicato.