Archivio rubriche 2017

Causa C-413/15 – Dal test Foster al test Farrell: la Corte di giustizia chiarisce quando un organismo di diritto privato rileva come un’emanazione dello Stato ai fini dell’effetto diretto delle direttive (3/2017)

Sentenza della Corte di Giustizia (Grande sezione) del 10 ottobre 2017, causa C-413/15, Farrell, ECLI:EU:C:2017:745

Nella sentenza che si segnala, la Corte di giustizia ha chiarito il test – inizialmente enucleato nella sentenza Foster del 1990 – per determinare quando un organismo di diritto privato deve essere equiparato allo Stato ai fini, in particolare, dell’effetto diretto (verticale) delle direttive. La sentenza denota un approccio generoso della Corte, che – interpretando la propria pronuncia del 1990 – ha chiarito che i requisiti del test Foster hanno carattere alternativo e non cumulativo.

La distinzione tra pubblico e privato assume un significato peculiare in relazione alle direttive dell’Unione, incidendo sulla geometria dei loro effetti, in particolare gli effetti diretti: la regola generale affermata – e abbondantemente confermata – dalla Corte di giustizia prevede, infatti, che solo nelle controversie che oppongono un privato a uno Stato membro – indipendentemente dalla veste in cui questo agisce, come datore di lavoro o come pubblica autorità (cfr. sent. 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, EU:C:1986:84, par. 49) – le disposizioni di una direttiva chiare, precise e non soggette a condizioni possono essere invocate dinanzi a un giudice – o un’autorità amministrativa (cfr. sent. 22 giugno 1989, causa C-103/88, Fratelli Costanzo, ECLI:EU:C:1989:256) – per ottenere la disapplicazione della norma nazionale confliggente. In tale contesto, infatti, l’effetto diretto verticale è concepito come una sorta di sanzione per la mancata o non corretta attuazione della direttiva da parte dello Stato membro (cfr. sent. Marshall, cit., par. 49; sent. 14 settembre 2000, causa C 343/98, Collino e Chiappero, EU:C:2000:441, par. 22). La disapplicazione non può invece operare quando la controversia riguarda due privati: dal momento che questi non sono destinatari dell’obbligo di attuazione della direttiva, quest’ultima neanche può essere invocata contro di loro (cfr. sent. Marshall, cit., par. 48; sent. 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori, par. 20; sent. 5 ottobre 2004, cause riunite da C 397/01 a C 403/01, Pfeiffer e a., EU:C:2004:584, par. 108; sent. 19 aprile 2016, causa C 441/14, Dansk Industri (DI), EU:C:2016:278, par. 30).
Dal punto di vista pratico, questa impostazione – formale, in quanto basata sulla distinzione che l’art. 288 TFUE opera tra i destinatari della direttiva e del regolamento (cfr. sent. Faccini Dori, cit., par. 24) – sfocia in una discriminazione tra soggetti ugualmente riguardati dal comportamento inadempiente di uno Stato membro, a seconda che l’inadempimento possa o meno essere imputato a quest’ultimo. D’altro canto, l’approccio della Corte salvaguarda la certezza del diritto e l’affidamento che i privati possono legittimamente maturare nei confronti delle norme nazionali in vigore e della loro compatibilità con gli obblighi internazionali assunti dallo Stato.
La Corte ha ammesso un’eccezione limitata alla regola generale dell’esclusione dell’effetto diretto orizzontale delle direttive, consentendo la disapplicazione, anche in una controversia tra privati, di una regola tecnica nazionale non oggetto di notifica alla Commissione, in violazione dell’obbligo previsto in tal senso (sent. 30 aprile 1996, causa C-194/94, CIA Security International, ECLI: ECLI:EU:C:1996:172; sent. 26 settembre 2000, causa C-443/98 Unilever, ECLI:EU:C:2000:496). Non costituisce, invece, un’eccezione l’ipotesi della disapplicazione della normativa nazionale in contrasto con un principio generale o un diritto fondamentale della Carta che è anche concretizzato in una disposizione di una direttiva: in tal caso, infatti, è il principio generale o la disposizione della Carta che possiede i requisiti per l’effetto diretto, mentre la direttiva ha solo la funzione di rendere applicabili al caso di specie dette norme – che non sono self-standing –, e non potrebbe invece sopperire alla inidoneità delle stesse a sodisfare i suddetti requisiti (cfr., in particolare, la sent. 15 gennaio 2014, causa C-176/12 Association de Médiation Sociale, ECLI:EU:C:2014:2, paragrafi 42-49).
Neanche si atteggia come un’eccezione alla regola generale dell’esclusione dell’effetto diretto orizzontale la giurisprudenza della Corte secondo cui la disapplicazione opera quando una direttiva viene invocata nei confronti di un organismo di diritto privato che, nel caso di specie, è qualificabile come una emanazione dello Stato. La ratio di questo approccio, compiutamente affermato nella sentenza Foster del 1990 (sent. 12 luglio 1990, causa C-188/89, Foster e a., ECLI:EU:C:1990:313.), è infatti quella di assicurare che lo Stato membro non sfugga al proprio obbligo di assicurare l’attuazione della direttiva attraverso l’esternalizzazione di funzioni il cui esercizio è essenziale a tal fine.
Sulla portata di tale giurisprudenza un importante chiarimento è stato fornito dalla sentenza Farrell del 10 ottobre 2017, pronunciata dalla Corte – deliberando nella composizione della Grande sezione – sul rinvio pregiudiziale della Supreme Court irlandese. La sentenza Foster aveva infatti lasciato nel dubbio il carattere cumulativo o alternativo delle condizioni per stabilire quando un organismo di diritto privato si atteggia come un’emanazione dello Stato ai fini dell’effetto diretto delle direttive (di seguito, il “test Foster”). L’incertezza originava, in particolare, dall’utilizzo di due diverse formulazioni del test Foster all’interno della stessa pronuncia. Al paragrafo 18 della sentenza Foster la Corte aveva ricordato che, nella giurisprudenza precedente, essa aveva «di volta in volta affermato che disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva potevano essere invocate dagli amministrati nei confronti di organismi o di enti che erano soggetti all’autorità o al controllo dello Stato o che disponevano di poteri che eccedevano i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti fra singoli». Nel successivo paragrafo 20 di Foster, riferendosi allo specifico ente che veniva in rilievo, ossia la British Gas Corporation, aveva poi ritenuto che «fa comunque parte degli enti ai quali si possono opporre le norme di una direttiva idonee a produrre effetti diretti un organismo che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, sia stato incaricato, con un atto della pubblica autorità, di prestare, su controllo di quest’ultima, un servizio d’interesse pubblico e che dispone a questo scopo di poteri che eccedono i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti fra singoli».
La sentenza Farrell ha sciolto il dubbio a favore del carattere alternativo delle condizioni. Nel procedimento all’origine del rinvio pregiudiziale, che verteva sulla richiesta della sig.ra Farrell di ottenere il risarcimento dei danni fisici subiti in un incidente stradale, il problema della qualificazione si poneva in relazione al Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI). Poiché il responsabile dell’incidente non era assicurato, la sig.ra Farrell aveva cercato di ottenere un indennizzo presso il MIBI, che tuttavia aveva rifiutato la richiesta sostenendo che la responsabilità per i danni fisici da essa subiti non ricadeva nell’assicurazione obbligatoria in forza del diritto irlandese. Il contenzioso che ne era seguito aveva portato a una prima pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia, su richiesta della High Court, con la quale era stata rilevata l’incompatibilità con il diritto dell’Unione – in particolare, con la direttiva 90/232/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1990 L 129/33) – della normativa irlandese secondo cui l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli non copriva la responsabilità per i danni fisici causati alle persone che viaggiano in una parte dell’autoveicolo che non sia stata né progettata né costruita con sedili per passeggeri. Nella stessa sentenza, la Corte aveva ritenuto idoneo a produrre effetti diretti l’art. 1 della direttiva in questione. La High Court, dopo aver dichiarato che il MIBI era un’emanazione dello Stato, aveva quindi proceduto alla disapplicazione della normativa nazionale in questione. Il MIBI impugnava allora la sentenza davanti alla Supreme Court, contestando la qualificazione operata dalla High Court.
Nella sentenza Farrell, la Corte di giustizia ha affermato il carattere alternativo delle condizioni enucleate in Foster, basandosi sull’analisi letterale del ragionamento svolto in quest’ultima pronuncia. La Corte ha richiamato i paragrafi 18 e 20 della sentenza Foster, già ricordati, e ha osservato – interpretando la propria pronuncia del 1990 – che l’utilizzo dell’espressione «fa comunque parte [di tali] enti» in relazione alla British Gas Corporation evidenzia che essa, al paragrafo 20, non aveva inteso « formulare un criterio generale destinato a ricomprendere tutte le ipotesi in cui le disposizioni di una direttiva idonee a produrre effetti diretti siano opponibili ad un ente, ma che (…) ha considerato che un organismo (…) debba, ad ogni modo, essere considerato come tale ove sia in possesso di ciascuna delle caratteristiche elencate nel citato punto 20» (Farrell, paragrafi 25 e 26).
Sulla base di tale premessa, la Corte ha poi ritenuto che il MIBI soddisfaceva il test Farrell. Innanzitutto, tale organismo assolve un compito di interesse pubblico, essendo stato istituito dall’Irlanda – in attuazione dell’obbligo in tal senso previsto dalla disciplina dell’Unione in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – per assicurare il risarcimento, entro i limiti previsti dal diritto dell’Unione, dei danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non sia stato adempiuto l’obbligo di assicurazione (Farrell, paragrafi 37 e 38). Inoltre, il MIBI risulta titolare di poteri eccedenti quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli, dal momento che il legislatore irlandese ha reso obbligatoria l’affiliazione a tale organismo per tutti gli assicuratori che svolgono un’attività di assicurazione automobilistica in Irlanda; di conseguenza, il MIBI è in grado di imporre a tutti gli assicuratori di finanziare l’assolvimento del compito demandatogli dallo Stato irlandese (Farell, par. 40). La Corte ha quindi confermato la possibilità di opporre direttamente a un organismo come il MIBI le disposizioni di una direttiva che sono idonee a produrre effetti diretti, ciò che implica l’obbligo di disapplicare una normativa nazionale contrastante, quale quella irlandese in questione.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633