Corte cost. sentenza 16 dicembre 2016, n. 276
Nella sentenza n. 275 la Corte costituzionale ha affrontato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 comma 2 bis della legge reg. Abruzzo n. 78 del 1978 nella parte in cui subordinava l’erogazione di un contributo regionale per il servizio di trasporti degli studenti disabili alla “disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa”. L’ordinanza del Tar Abruzzo, in particolare, aveva dubitato della compatibilità di tale previsione con l’art. 38, commi 3 e 4 Cost. e con l’art. 24 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, considerando che l’eventualità dell’insufficienza del finanziamento avrebbe potuto condizionare la programmazione e l’effettiva esecuzione provinciale del servizio di trasporto. La Corte Costituzionale ha condiviso l’impostazione del giudice a quo dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 comma 2 bis della legge abruzzese, limitatamente all’inciso sopra riportato. La Corte ha infatti ritenuto che la norma in questione riservasse un margine di discrezionalità eccessivo nel condizionare, non solo l’an, ma anche il quantum del contributo regionale a decisioni politiche previste di volta in volta dalle leggi annuali di bilancio con il rischio di compressione del nucleo essenziale indefettibile di tutela del diritto all’istruzione del disabile sancito tanto dall’art. 38 comma 3 Cost., quanto dall’art. 24 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
La sentenza si segnala per due ragioni. Innanzitutto, in essa la Corte per la prima volta fornisce una chiave interpretativa del rapporto tra il principio del pareggio del bilancio, ormai sancito dall’art. 81 Cost., e la tutela dei diritti sociali essenziali consacrati dalla Costituzione, oltre che da rilevanti strumenti internazionali – non menzionati dalla Corte - di cui l’Italia è parte (a partire dalla Carta sociale europea, su cui v. infra1). Sebbene l’argomento sia valorizzato ad adiuvandum nell’economia generale della sentenza, esso offre un riscontro da tempo atteso sugli effetti della cosiddetta costituzionalizzazione del vincolo del pareggio del bilancio in rapporto alla tutela di altri diritti e interessi garantiti dalla Costituzione. Nel merito, la Corte ha confutato la tesi della Regione secondo la quale la tutela dei diritti sociali previsti dalla Costituzione dovrebbe sottostare al limite di sostenibilità economica giacché l’eventuale previsione di spesa in assenza di adeguata copertura integrerebbe una violazione dell’art. 81 Cost. La Corte ha ribaltato efficacemente il ragionamento, enunciando il principio secondo il quale “è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”. La tutela del diritto di trasporto scolastico per i disabili costituisce infatti uno strumento imprescindibile per il godimento di un diritto fondamentale essenziale e deve essere pertanto perseguito ad ogni costo dal legislatore, con la conseguenza che sono le scelte in materia economica a dover essere adattate e condizionate alla sua effettiva realizzazione.
L’altro aspetto meritevole di nota riguarda la scarsa attenzione che la Corte ha dedicato al profilo di illegittimità costituzionale relativo alla violazione dell’art. 117 Cost. con riferimento ai diritti e ai principi contenuti nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità2. Si tratta di un profilo giustamente evidenziato dal giudice rimettente, seppure con erronea indicazione dell’art. 10 Cost, invece che dell’art. 117 Cost., quale parametro di illegittimità rilevante. Tuttavia esso ha assunto il rilievo di un mero richiamo di stile nella sentenza in commento per essere poi dichiarato assorbito ai sensi del par. 20 della sentenza (secondo la Corte “Rimangono assorbite le ulteriori censure formulate in riferimento all’art. 10 Cost., in relazione all’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”). Nel caso di specie, la Corte avrebbe potuto valorizzare l’art. 24, comma 2, lett. b, della Convenzione, che sancisce l’obbligo di garantire l’accessibilità ai servizi educativi e scolatici, nonché, tra l’altro, l’art. 15 della Carta sociale europea che stabilisce l’obbligo di adottare "i provvedimenti necessari per somministrare alle persone inabili o minorate un orientamento, un’educazione ed una formazione professionale”, quali parametri interposti di legittimità delle leggi ex art. 117 Cost..