TAR SICILIA, Catania, 18.07.2017, n. 1817
La sentenza evidenzia come l'intervento dell'Amministrazione comunale - effettuato tramite lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente - si inserisca all'interno di una situazione di conflittualità tra soggetti privati (la ricorrente e le proprietarie dell'immobile in questione) legata al legittimo godimento dello stesso, in un'ipotesi carente dei caratteri di urgenza, indifferibilità di intervento e dove non è stata provata la necessità di tutelare l'incolumità pubblica, l'ordine pubblico e l'igiene pubblica.
Invero l'art. 50 del TUEL prevede, al comma 5, che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Il potere in questione, a differenza di quello contemplato dall'art. 54, è attribuito al Sindaco nella veste rappresentante della comunità locale ed è esercitabile, secondo il chiaro disposto della norma, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.
Presupposto per l'adozione della ordinanza impugnata era, pertanto, la ricorrenza di un concreto pericolo per l'incolumità pubblica, ossia la necessità di proteggere l'igiene e la salute pubblica, tale da rendere indispensabile l'intervento immediato ed indilazionabile dell'Amministrazione, consistente nell'imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato. Infatti se è vero che, in linea di principio, il presupposto per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 50 T.U. 18 agosto 2000 n. 267, è la sussistenza e l'attualità del pericolo, cioè del rischio concreto di un danno grave e imminente per l'incolumità pubblica, l'ordine pubblico e l'igiene, a nulla rilevando che la situazione di pericolo sia nota da tempo, è altrettanto vero che la considerazione della necessità di tutelare il bene della salute e della pubblica incolumità, può e deve orientare le scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione nel rispetto degli altri canoni fondamentali che governano l'azione amministrativa, tra i quali il principio di legalità e quello di proporzionalità, dovendo detta tutela essere assicurata all'interno dei normali procedimenti normativi e amministrativi e attraverso l'adozione di provvedimenti, tipici e nominati.
Nel caso di specie, l'ordinanza del Comune di Noto è stata emessa a seguito di un esposto delle proprietarie dell'immobile detenuto dalla ricorrente ed a seguito di un accertamento tecnico effettuato esclusivamente dal responsabile del Servizio n. 4 di Tutela Ambientale della P.M. di Noto e dal Geom. Ma. Gu. dipendente del Comune di Noto, in servizio presso l'Ufficio di Igiene Ambientale, senza peraltro l'intervento di personale dell'A.S.L. o dell'A.R.P.A. dotato di specifiche competenze tecniche in materia igienico - sanitaria.
Orbene, all'esito del suddetto accertamento non è emerso alcun pericolo per l'igiene e la salute pubblica ma soltanto il pessimo stato di manutenzione dell'immobile ed una linea di scarico non funzionante. Tale situazione, non accompagnata dall'accertamento di un concreto pericolo per i cittadini, non giustifica di per sé l'adozione di un'ordinanza extra ordinem (comportante l'ordine di sgombero irrogato alla ricorrente) in luogo degli ordinari poteri amministrativi.