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Dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza da parte del sindaco (3/2017)

TAR SICILIA, Catania, 18.07.2017, n. 1817

La sentenza evidenzia come l'intervento dell'Amministrazione comunale - effettuato tramite lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente - si inserisca all'interno di una situazione di conflittualità tra soggetti privati (la ricorrente e le proprietarie dell'immobile in questione) legata al legittimo godimento dello stesso, in un'ipotesi carente dei caratteri di urgenza, indifferibilità di intervento e dove non è stata provata la necessità di tutelare l'incolumità pubblica, l'ordine pubblico e l'igiene pubblica.


Invero l'art. 50 del TUEL prevede, al comma 5, che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Il potere in questione, a differenza di quello contemplato dall'art. 54, è attribuito al Sindaco nella veste rappresentante della comunità locale ed è esercitabile, secondo il chiaro disposto della norma, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.
Presupposto per l'adozione della ordinanza impugnata era, pertanto, la ricorrenza di un concreto pericolo per l'incolumità pubblica, ossia la necessità di proteggere l'igiene e la salute pubblica, tale da rendere indispensabile l'intervento immediato ed indilazionabile dell'Amministrazione, consistente nell'imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato. Infatti se è vero che, in linea di principio, il presupposto per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 50 T.U. 18 agosto 2000 n. 267, è la sussistenza e l'attualità del pericolo, cioè del rischio concreto di un danno grave e imminente per l'incolumità pubblica, l'ordine pubblico e l'igiene, a nulla rilevando che la situazione di pericolo sia nota da tempo, è altrettanto vero che la considerazione della necessità di tutelare il bene della salute e della pubblica incolumità, può e deve orientare le scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione nel rispetto degli altri canoni fondamentali che governano l'azione amministrativa, tra i quali il principio di legalità e quello di proporzionalità, dovendo detta tutela essere assicurata all'interno dei normali procedimenti normativi e amministrativi e attraverso l'adozione di provvedimenti, tipici e nominati.
Nel caso di specie, l'ordinanza del Comune di Noto è stata emessa a seguito di un esposto delle proprietarie dell'immobile detenuto dalla ricorrente ed a seguito di un accertamento tecnico effettuato esclusivamente dal responsabile del Servizio n. 4 di Tutela Ambientale della P.M. di Noto e dal Geom. Ma. Gu. dipendente del Comune di Noto, in servizio presso l'Ufficio di Igiene Ambientale, senza peraltro l'intervento di personale dell'A.S.L. o dell'A.R.P.A. dotato di specifiche competenze tecniche in materia igienico - sanitaria.
Orbene, all'esito del suddetto accertamento non è emerso alcun pericolo per l'igiene e la salute pubblica ma soltanto il pessimo stato di manutenzione dell'immobile ed una linea di scarico non funzionante. Tale situazione, non accompagnata dall'accertamento di un concreto pericolo per i cittadini, non giustifica di per sé l'adozione di un'ordinanza extra ordinem (comportante l'ordine di sgombero irrogato alla ricorrente) in luogo degli ordinari poteri amministrativi.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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