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Incompetenza del Dirigente ad adottare ordinanza ex art. 9 legge 26 ottobre 1995, n. 447 ("legge quadro sull'inquinamento acustico") - (3/2017)

TAR CAMPANIA, Salerno, 04.08.2017, n. 1288

La società ricorrente contestava la legittimità del provvedimento emanato dal Dirigente del Settore polizia locale del Comune di Mercato San Severino che aveva disposto l'immediata sospensione delle attività (gestione di impianto sportivo) dalle ore 22, sul rilievo del superamento dei limiti di emissione sonora di cui ai, pure contestati, presupposti accertamenti ARPAC.
Il giudicante ricostruisce il provvedimento extra ordinem attributo al Sindaco dall’art. 9 legge 447/1995 inquadrandolo tra le ordinanze contingibili e urgenti di cui all'art. 54 d.lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nei limiti e secondo i principi desumibili dalla sentenza della Corte costituzionale, n. 115 del 2011, di cui quella di cui il citato art. 9 costituisce species.


In altri termini, "l'art. 9 della legge 447/1995 attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare ordinanze per il contenimento o l'abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Si tratta di un potere sostanzialmente analogo a quello attribuito al Sindaco dal d.lgs. 267/2000 (Testo unico degli Enti Locali), agli articoli 50 e 54 e che pertanto deve essere esercitato dal Sindaco stesso, con esclusione della competenza dei dirigenti, cui spetta invece l'adozione di tutti gli atti di gestione del Comune, ai sensi dell'art. 107 del medesimo D.Lgs. 267/2000 (cfr. TAR Lombardia, Milano, nn. 256/2003 e 4225/2009); in senso reso più esplicito, "il provvedimento in questione non rientra tra i poteri ordinari di controllo in materia di inquinamento acustico, ma consiste in un provvedimento contingibile e urgente di competenza del Sindaco" (cfr. TAR Calabria, CZ, n. 382/2017).
Una volta qualificato il provvedimento impugnato come ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 9 l. 447/95 (espressamente richiamato nell'atto de quo), ed esclusa, per converso, la sua riconducibilità agli atti di ordinaria gestione amministrativa adottati ai sensi dell'art. 107 D.lgs. n. 267/2000 dal competente Dirigente comunale (non essendovi alcun indice testuale dal quale desumere tale riconduzione, in particolare non essendo richiamata alcuna specifica disposizione, normativa o regolamentare, abilitante l'esercitato potere inibitorio), il giudicante conclude per l'incompetenza del Dirigente ad emanare l'atto in questione, che ricade nella esclusiva competenza sindacale.

Art. 9 legge 26 ottobre 1995, n. 447
1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della L. 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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