TRGA Trento, 16.08.2017, n. 255
La ricorrente impugnava l’ordinanza del Sindaco del Comune di Volano n. 66 del 19
dicembre 2016, che aveva disposto "l'allontanamento di gatti e del cane presente nell'alloggio…, mediante sistemazione degli stessi presso il parco canile/gattile di Rovereto", nonché "un intervento di sanificazione radicale dei locali (appartamento e parti comuni), nonché di imbiancatura con materiali specifici in modo da eliminare gli odori impregnanti". Tale provvedimento era stato adottato al dichiarato fine di "intervenire sia al fine di tutelare l'igiene e la sanità pubblica, che le condizioni degli animali” detenuti dalla ricorrente.
Il Tribunale respingeva la censura relativa al difetto di motivazione osservando, in particolare, che:
a) pur non recando un espresso riferimento alla disposizione dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, il provvedimento impugnato va senz'altro qualificato come un'ordinanza contingibile e urgente, conseguendo la relativa adozione al verbale di sopralluogo dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari in data 15 giugno 2016 ed alla successiva relazione di sopralluogo del Corpo di Polizia Locale Alta Vallagarina in data 30 novembre 2016, che avevano inequivocabilmente evidenziato lo stato di degrado dell'immobile di cui è parte l'unità abitativa di proprietà della ricorrente, nonché il conseguente pericolo la sanità e l'igiene pubblica. Quindi il Collegio ha ritenuto che nessun rilievo possa assumere il mancato richiamo dei presupposti normativi in base ai quali è stato adottato il provvedimento;
b) il provvedimento amministrativo può ritenersi sufficientemente motivato se la motivazione risulta espressa per relationem, ossia facendo riferimento ad atti del procedimento, non essendo neppure necessario che tali siano allegati al provvedimento essendo sufficiente che i medesimi possano essere acquisiti con i mezzi previsti dalla legge.