TAR SICILIA, Palermo, 22.08.2017, n. 2089
Le ricorrenti impugnava l'ordinanza del Dirigente Direzione Urbanistica del Comune di
Caltanissetta n. 08 del 25 febbraio 2011, che intimava alla proprietà di effettuare i necessari lavori di risanamento degli immobili esattamente indicati, per quanto occupati abusivamente da terzi.
Il giudicante prende le mosse da quanto precisato dal C.G.A. in sede di parere reso sul precedente ricorso straordinario. Il massimo consesso della Giustizia Amministrativa siciliana aveva espressamente qualificato l'atto impugnato quale provvedimento emesso dal Comune di Caltanissetta ai sensi dell'art. 50 e 54 T.U.E.L.. Segnatamente, si era espresso nei seguenti termini: "Nel caso di specie, a giudizio del Consiglio, l'adozione del provvedimento per la finalità di sopperire a esigenze di salvaguardia delle pubblica e privata incolumità e il contenuto dell'ordine disposto nei confronti delle società ricorrenti dimostrano che il Comune di Caltanissetta ha voluto far uso dei poteri di ordinanza contingibile ed urgente previsti dall'art. 54 D.Lgs. 267/2000".
Quanto precede postula che illegittimamente, nel caso in esame, i poteri contingibili ed urgenti siano stati posti in essere dal Dirigente del Comune, appartenendo la relativa competenza, come dedotto dalle società ricorrenti, unicamente al Sindaco nella qualità di organo dello Stato.