TRGA Trento, 16.08.2017, n. 255
Nel respingere la censura di violazione delle norme sul procedimento, il TRGA sottolinea la decisiva rilevanza della circostanza che l'Amministrazione abbia ampiamente dimostrato in giudizio come la partecipazione della ricorrente al procedimento non avrebbe comunque potuto incidere sul contenuto del provvedimento finale, stante l'acclarata esigenza di "intervenire sia al fine di tutelare l'igiene e la sanità pubblica, che le condizioni degli animali detenuti dalla signora". Pertanto, - alla luce della disposizione dell'art. 2-octies, comma 2, seconda parte, della legge n. 241/1990, secondo la quale "Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato" - la ricorrente non aveva motivo di dolersi del fatto che non sarebbe stata posta in condizione di partecipare al procedimento.