Sentenza n. 232/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 03/11/2016 – Pubblicazione in G. U. 09/11/2016, n. 45
Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 232/2016 viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 10 del d.lgs. n. 155 del 2012, sollevata dal TAR Abruzzo, in riferimento all’art. 76 Cost., per asserita violazione dell’art. 1, commi 2 e 5- bis, della legge n. 148 del 2011 e mancata considerazione dei pareri espressi dalle Commissioni giustizia della Camera e del Senato.
Nello specifico, la questione di legittimità costituzionale era stata prospettata in relazione alla prevista soppressione del Tribunale ordinario e della Procura della Repubblica di Avezzano, prima del termine normativamente previsto per l’esercizio della delega e senza prevedere, per i soli uffici giudiziari abruzzesi, un adeguato termine per adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi delegati.
A parere della Corte costituzionale le censure non sono fondate né sul piano letterale né su quello sistematico. La soppressione del Tribunale ordinario e della Procura della Repubblica di Avezzano non ha violato il dies a quo di esercizio della delega per la riorganizzazione degli uffici giudiziari situati nelle Province dell’Aquila e di Chieti, poiché il differimento di tre anni stabilito dal citato comma 5- bis relativamente alle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 aveva ad oggetto solo il termine “finale” per l’esercizio della delega, e non anche il termine iniziale, di cui il legislatore delegante non si è occupato, lasciandolo automaticamente coincidere con l’entrata in vigore della legge di delegazione. Inoltre, la scelta del legislatore delegato di esercitare il suo potere unitariamente, senza avvalersi della proroga concessagli per le suddette aree, non sarebbe incoerente con i criteri di delega. Per quanto riguarda invece i pareri delle Commissioni giustizia di Camera e Senato sulla opportunità di espungere dallo schema del decreto legislativo il riferimento alla Corte d’appello dell’Aquila, la Corte – richiamando l’art. 1, comma 4, della legge n. 148 del 2011 – ha chiarito che essi non erano vincolanti e che comunque il Governo ne aveva tenuto conto, pur se con diverse modalità.
Tra i precedenti citati: Corte costituzionale, sentenza n. 237 del 2013, secondo cui è conforme ai criteri della delega una riorganizzazione del sistema giudiziario coordinata e ispirata a visione globale.