CONS. STATO, sez. III, 28 febbraio 2018, n. 1253
La Società appellante - titolare dell'emittente "Radio Dimensione Suono", che esercita attività di radiodiffusione sonora, a carattere commerciale, in ambito nazionale, in virtù di specifico decreto del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni in data 28 febbraio 1994 - proponeva ricorso per la riforma della sentenza resa dal Tar Liguria 10015/2010, con cui era stato respinto il gravame per l'annullamento dell'ordinanza del Sindaco di Lavagna 26 maggio 2004, n. 4655, recante l'ingiunzione alla riduzione delle emissioni mediante la presentazione di un apposito programma, a pena della sospensione dall'esercizio dell'impianto.
Per il Consiglio di Stato, il Comune ha inteso, con l'ordinanza impugnata in primo grado, esercitare il potere di cui all'art. 54, comma 4 T.U.E.L., senza che ne ricorressero i presupposti, giacché non è possibile ravvisare nel caso di specie l'urgenza qualificata prevista dalla disposizione, essendo la situazione evidenziata dal provvedimento - il preteso superamento dei cd. valori di attenzione - nel caso specifico tutelabile con gli strumenti ordinari (come previsti dalla normativa di settore richiamata da parte appellante) e non integrando essa quel carattere di straordinarietà capace di giustificare l'emanazione dell'ordinanza contingibile ed urgente.