CGA SICILIA, 22 novembre 2017, n. 510
La giurisprudenza amministrativa risulta sufficientemente consolidata (cfr. di recente anche C.d.S., Sez. V, 26 maggio 2015, n. 2610) nel senso che "il provvedimento contingibile ed urgente non può giustificare anche una sorta di prezzo imposto dall'Amministrazione al privato; all'obbligo di proseguire nell'espletamento del servizio si ricollega un'esigenza di giusto compenso per il destinatario del provvedimento" (V, 2 dicembre 2002, n. 6624).
In una vicenda del tutto analoga, è stato osservato che la situazione di necessità e urgenza non giustifica la definizione in via autoritativa e definitiva dell'importo dei canoni da corrispondere al gestore, poiché "il profilo economico del rapporto in alcun modo può essere attratto dai presupposti di contingibilità e urgenza, posti a fondamento dell'ordinanza" (V, 31 marzo 2011, n. 1969).
L'imposizione dell'esecuzione del servizio a condizioni non remunerative viene ritenuta, pertanto, lesiva dell'esigenza del giusto compenso, nonché del principio secondo il quale l'esercizio del potere d'ordinanza deve limitarsi in linea di massima ad imporre misure tali da comportare il minore sacrificio possibile per il destinatario.
L'illegittimità dell'imposizione del servizio a condizioni non remunerative la quale discende dal contrasto con i canoni del giusto compenso e del minor sacrificio del destinatario dell'ordinanza ha ricevuto, inoltre, significative applicazioni proprio in analoghi casi d'imposizione di servizi di raccolta alle condizioni economiche stabilite da precedenti titoli ormai scaduti, allorché è stata censurata, in particolare, la meccanica reiterazione di condizioni stabilite nel passato senza verifica in sede istruttoria, né motivazione, sulla loro persistente attitudine a remunerare con effettività il servizio, e nemmeno, per converso, sulla giustificazione del mancato aggiornamento del relativo compenso (cfr. V, n. 2610/2015).
D'altra parte, lo stesso Comune, nel contrastare la pretesa avversaria di maggiori riconoscimenti economici, ha espressamente convenuto, di contro, che "è equo il riconoscimento dell'adeguamento sulla base degli indici ISTAT".