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Dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza da parte del sindaco (1/2018)

TAR LAZIO, Latina, 20 novembre 2017, n. 572

Nella fattispecie oggetto del giudizio il Sindaco ha esercitato lo speciale potere attribuitogli dall'art. 54 d.lgs. n. 267 del 2000 (nel ricorso si fa impropriamente riferimento all'art. 50 ma deve invece ritenersi - menzionandosi una situazione di pericolo per incolumità pubblica e sicurezza urbana - che il potere esercitato è quello dell'art. 54).
Il ricorso allo speciale potere di ordinanza da parte del Sindaco è nella fattispecie legittimo perché l'esigenza di assicurare (in specie nel periodo estivo essendo Ponza un luogo di villeggiatura che quindi è caratterizzato da un notevole incremento di presenze in tale periodo) un servizio pubblico essenziale integra il presupposto della necessità di prevenire un pericolo per incolumità e sicurezza pubblica; la ricorrente obietta che, poiché tale situazione era prevedibile ed è conseguenza dell'inerzia dell'amministrazione che si è attivata con ritardo, difetterebbe uno dei presupposti del potere di ordinanza.


In realtà - e anche a prescindere dal rilievo che potrebbe ritenersi che l'emergenza sia stata determinata dal cattivo esito della trattativa con la ricorrente avente a oggetto la proroga del contratto piuttosto che dal ritardo con cui l'amministrazione si è attivata - va osservato che proprio la prevedibilità della emergenza (in quanto connessa alla scadenza del contratto con la ricorrente, scadenza ovviamente ben nota) giustifica l'uso del potere di ordinanza impedendo il ricorso al potere (spettante al personale burocratico) di procedere all'affidamento con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art. 63 d.lgs. n. 50 del 2016; in altri termini, poiché la situazione di emergenza conseguente alla mancanza di un gestore del servizio di trasporto era prevedibile, non sarebbe stato possibile ricorrere a un affidamento ex art. 63, sicché l'unico rimedio possibile restava proprio quello dell'ordinanza contingibile e urgente che, del resto, la giurisprudenza ha sempre ritenuto utilizzabile per garantire servizi pubblici essenziali (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, 17 luglio 2014, n. 604), dato che il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti è una "valvola di sicurezza" del sistema, cioè uno strumento che è utilizzabile residualmente quando difettino altri strumenti giuridici per fronteggiare una situazione di emergenza; la ricorrente richiama peraltro un precedente della stessa sezione che apparentemente afferma la tesi opposta (sentenza n. 344 del 15 aprile 2015); tale precedente tuttavia si riferisce a fattispecie (diversa) in cui l'amministrazione con la propria ordinanza contingibile e urgente pretendeva di imporre al gestore uscente (che a ciò non era disponibile) la prosecuzione sine die e con un corrispettivo ridotto della gestione di un servizio, mentre nel caso in esame l'atto impugnato ha ad oggetto l'affidamento del servizio per un periodo limitato a impresa che si era dichiarata disponibile a fornirlo.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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