TAR EMILIA-ROMAGNA, Parma, 3 novembre 2017, n. 346
L'art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 dispone che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, ...".
Il successivo art. 54, comma 4, prevede che "il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana".
Sul punto la giurisprudenza, con posizione granitica ha affermato che "non pare necessario dilungarsi sulla configurazione giuridica dell'ordinanza cd. di necessità e urgenza prevista dagli artt. 50 e 54, d.lgs. n. 267 del 2000, per la quale vi è ampia e consolidata giurisprudenza che si richiama per brevità (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2010, 868; Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 15 ottobre 2012, n. 2006; Tar Campania, Napoli, sez. V, 13 giugno 2012, 2799; Tar Sardegna, sez. I, 30 novembre 2012, n. 1080; Cons. St., sez. V, 20 febbraio 2012, n. 904). Basti ricordare che tali ordinanze costituiscono espressione di un potere amministrativo extra ordinem e possono essere adottate al fine di fronteggiare situazioni eccezionali e imprevedibili, laddove si rivelino inutili gli strumenti ordinari posti a disposizione dal legislatore. E che, trattandosi di manifestazione di un potere residuale e atipico, a rischio di frizione con il principio di legalità dell'azione amministrativa, il suo esercizio legittimo è condizionato dall'esistenza dei presupposti tassativi, di stretta interpretazione, di pericolo per l'igiene, la sanità o l'incolumità pubblica, pericolo che deve essere peraltro dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell'imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato. Dalla motivazione dell'ordinanza deve emergere sia la sussistenza della situazione concreta di rischio per gli interessi pubblici sopra indicati, sia la situazione di emergenza, non diversamente affrontabile (id est, l'extrema ratio)" (TAR Veneto, Sez. I, 24 giugno 2016, n. 675).
Ciò premesso, ai fini della presente decisione, è sufficiente rilevare che il fenomeno inquinante assunto dall'Amministrazione a presupposto dell'ordinanza impugnata, già noto dall'anno 2003, veniva da ultimo rilevato a seguito di campionamento delle acque di falda avvenuto il 20 dicembre 2012, e solo a distanza di circa 3 mesi l'Amministrazione provvedeva adottando l'ordinanza oggetto del presente giudizio. Non ricorre, pertanto, quel carattere di eccezionalità ed urgenza che legittimano l'esercizio di poteri extra ordinem da esercitarsi quale extrema ratio né l'Amministrazione ha adeguatamente motivato circa le ragioni che impedivano il ricorso alle procedure ordinarie.
Si vedano anche:
TAR CAMPANIA, Napoli, 24 gennaio 2018, n. 485
TAR CAMPANIA, Napoli, 14 novembre 2017, n. 5380
TAR SICILIA, Catania, 20 novembre 2017, n. 2715
TAR PIEMONTE, Torino, 24 novembre 2017, n. 1271
TAR PUGLIA, Lecce, 22 dicembre 2017, n. 2030