TAR LOMBARDIA, Milano, 16 maggio 2018, n. 1284
L'ordinanza impugnata del Comune di Arcore è rubricata ordinanza contingibile e urgente e nella stessa si fa espresso riferimento all'art. 54 TUEL.
Tale norma al comma 4 attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare motivati provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Tali provvedimenti sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
Il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2008 (Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione), all'art. 1, ha definito l'incolumità pubblica come "l'integrità fisica della popolazione", mentre la sicurezza urbana è descritta come "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale".
Presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, nonché la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità. Il potere di ordinanza in questione presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione. Soltanto in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale.
È di tutta evidenza l'assenza nel caso di specie dei presupposti della contingibilità e dell'urgenza legittimanti l'esercizio dei poteri extra ordinem.
L'ordinanza impugnata infatti non evidenzia l'esistenza di una situazione di pericolo imprevedibile ed eccezionale. Piuttosto il provvedimento fa riferimento alla necessità di mettere in sicurezza il muro di recinzione, ma nell'ambito di una costante interlocuzione con i proprietari, tant'è che il provvedimento stesso costituisce riscontro alla presentazione della nuova documentazione da parte dei proprietari in data 30 giugno 2016 con la quale, sulla base di una nuova perizia, si propone di procedere al consolidamento del muro, in alternativa alla demolizione precedentemente ipotizzata. Circostanza che dimostra l'assenza di pericoli di crolli ulteriori e sulla quale il Sindaco non ha espresso alcuna motivata ragione contraria e differente.