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Le leggi regionali siciliane (gennaio - giugno 2018) (3/2018)

L’attività legislativa della Regione Siciliana dei primi sei mesi del 2018 si caratterizza per una certa limitatezza degli interventi, dovuta probabilmente a una fisiologica fase di assestamento della nuova legislatura, la XVII, iniziata un anno fa, e alla circostanza che il nuovo governo regionale non può contare su una solida maggioranza all’Assemblea regionale.
Nel periodo considerato, compreso tra gennaio e giugno 2018, l’Assemblea regionale siciliana ha approvato nove leggi.

Di esse, due hanno contenuto specifico e puntiforme, di limitato impatto normativo: la legge 8 febbraio 2018, n. 1, Variazione di denominazione dei comuni termali, e la legge 8 febbraio 2018, n. 2, Norme in materia di variazione e rettifica dei confini fra i comuni di Grammichele e Mineo.
Altre quattro leggi intervengono in materia economico finanziaria: la legge 29 marzo 2018, n. 4, Proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2018; la legge 29 marzo 2018, n. 5, Approvazione del Rendiconto consolidato della Regione per l’esercizio finanziario 2016; la legge 8 maggio 2018, n. 8, Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale; la legge 8 maggio 2018, n. 9, Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2018-2020.

2. La legge 18 aprile 2018, n. 7, Norme transitorie in materia di elezione degli organi dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane e proroga commissariamento costituisce invece l’ulteriore anello di una lunga catena di provvedimenti normativi che hanno accompagnato il tentativo della Regione Siciliana di introdurre l’elezione diretta del Presidente del libero Consorzio comunale e del Consiglio del libero Consorzio comunale nonché del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano (legge 11 agosto 2017, n. 17).
Tentativo che peraltro è stato definitivamente bocciato dalla sentenza n. 168 del 2018 della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittima buona parte della disciplina appena richiamata sulla base della qualificazione delle disposizioni sulla elezione indiretta degli organi territoriali, contenute nella legge n. 56 del 2014 (c.d. legge “Delrio”) come norme fondamentali delle riforme economico-sociali, idonee, in base all’art. 14 dello statuto speciale per la regione siciliana, a costituire un limite anche all’esercizio delle competenze legislative di tipo esclusivo.

3. Di maggiore interesse è la legge 28 febbraio 2018, n. 3, Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4 relativa all’istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 in materia di contrasto alla criminalità organizzata.
La legge interviene sulla previgente disciplina, ampliando innanzitutto l’ambito delle competenze spettanti alla Commissione, come risulta già dalla modifica apportata al titolo della legge istitutiva: non più relativo al solo fenomeno della mafia, ma anche a quello della corruzione in Sicilia.
Di conseguenza è modificato l’art. 3 della legge istitutiva, che definisce appunto le competenze, integrando alcune voci e aggiungendone altre all’elenco originariamente previsto.
Così è inserito un espresso riferimento alle attività di prevenzione e di contrasto della corruzione, della concussione e, in genere, di tutti i reati contro la pubblica amministrazione e delle illegalità nella Regione e negli enti del sistema regionale (lett. b); e, ancora, al compito di contribuire ad assicurare la piena ed efficace adozione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal Piano nazionale anti corruzione approvato dall’ANAC, e di quelle adottate dalla Regione stessa e dagli altri enti del sistema regionale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell’illegalità, nonché alla analisi delle cause e dei fattori dei comportamenti corruttivi e alla individuazione di possibili strumenti di prevenzione e di contrasto (lett. d - e).
Infine, alla Commissione, è assegnato il compito di «promuovere e realizzare, anche in coordinamento con la Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere” e con esponenti della società civile, ogni altra iniziativa volta alla formazione ed alla diffusione di una cultura di contrasto e di superamento di fenomeni mafiosi, di massoneria deviata, di corruzione e di collusione politico- mafiosa in Sicilia» (lett. i).
Altro elemento di novità rispetto alla disciplina previgente è costituito dalla previsione di un’ipotesi di decadenza della Commissione ove questa non presenti la relazione annuale sulla propria attività, già prescritta dall’art. 7. In questo caso il Presidente dell’ARS assegna un termine non superiore ai due mesi, trascorso infruttuosamente il quale la Commissione decadrà.
Da segnalare, infine che la Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia, a fine maggio scorso, ha approvato il proprio Regolamento interno secondo quanto previsto dall’art. 2 della legge istitutiva.

 

Osservatorio sulle fonti

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