Fra le novità intervenute in Provincia Autonoma di Trento, nel periodo agosto - novembre 2018, si segnala, in particolare, un ricorso di costituzionalità, proposto in via principale:
Ricorso n. 60 dd. 14.09.2018, G.U. 17.10.2018, 1° serie speciale n. 41
Presidenza del Consiglio dei Ministri contro Provincia autonoma di Trento
Il governo ha chiesto la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9 (Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema alpicolturale). La normativa consente, al ricorrere di determinate condizioni, l'autorizzazione, da parte del Presidente della Provincia, al prelievo, alla cattura o all'uccisione dell'orso (Ursus arctos) e del lupo (Canis lupus). La misura in questione è adottata, sentito l’ISPRA, a condizione che non esista altra soluzione valida e che essa non metta a rischio la conservazione della specie.
Il governo denuncia il contrasto con la normativa statale che disciplina in modo uniforme le condizioni per il controllo della fauna selvatica e che include tali specie tra le "specie particolarmente protette". La normativa provinciale, in particolare, contrasterebbe con i commi primo e secondo, lettera s), dell'art. 117 Cost., in quanto viola i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali ed abbassa il livello di tutela della fauna selvatica e di conservazione dell'habitat stabilito dalla legislazione nazionale, invadendo illegittimamente la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
La gestione del lupo e dell’orso, inoltre, richiede necessariamente una pianificazione di scala ultra-provinciale, rendendo palesemente contrario ai principi di sussidiarietà e adeguatezza di cui all’art. 118 Cost. l’attribuzione alle province della funzione de qua , proprio perché il loro ambito valutativo non sarebbe sufficientemente ampio da consentire un efficace svolgimento di detta funzione.
La normativa provinciale, ancora, violerebbe la riserva di competenza stabilita dall’art. 107 dello Statuto di autonomia della Regione, dovendo essere ritenuto inadeguato lo strumento della legge provinciale ai fini dell’«avocazione» di funzioni amministrative già spettanti allo Stato (il trasferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Province autonome di Trento e Bolzano deve avvenire, invece, per mezzo delle norme di attuazione ivi previste).
Con ricorso n. 65 dd. 24.09.2018, G.U. 07.11.2018, 1° serie speciale n. 44, il Governo ha impugnato anche una analoga norma della Provincia autonoma di Bolzano (Legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 luglio 2018, n. 11 (Misure di prevenzione e di intervento concernenti i grandi carnivori. Attuazione dell’articolo 16 della Direttiva 92/43/CEE), art. 1).