Archivio rubriche 2018

Disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere. (17G00163) (GU Serie Generale n.242 del 16-10-2017). Interventi normativi sui rapporti giurisdizionali con autorità stranie

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 242 del 16/10/2017) il Decreto Legislativo 3 ottobre 2017, n. 149, recante “Disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere”, avente per oggetto la disciplina delle estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale (art. 1).
Gli obbiettivi del provvedimento - che in parte conferma, in parte innova profondamente la disciplina della materia - sono principalmente attuare il ne bis in idem, rafforzare la cooperazione giudiziaria nella rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento nazionale, dare attuazione concreta al trasferimento del procedimento penale da uno Stato membro ad un altro.


L’art. 2 del decreto modifica l’art. 696 del Codice di procedura penale, che ora stabilisce che i rapporti con gli Stati membri dell’Unione europea nelle materie di cui all’articolo 1 del Decreto sono disciplinati dalle norme del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dagli atti normativi adottati in attuazione dei medesimi. Solo se tali norme mancano, si applicano le norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale. Nei rapporti con Paesi non membri dell’Unione, invece, valgono le norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale. Se mancano anche le norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale, si applicano le disposizioni del suddetto decreto. Resta, comunque, una clausola di salvaguardia (prevista dall’art. 696 comma 4) in forza della quale il Ministro della giustizia può, in ogni caso, non dare corso alle domande di cooperazione giudiziaria quando lo Stato richiedente sia Stato non membro dell’Unione e non dia idonee garanzie di reciprocità.
L’art. 3 del Decreto disciplina, invece, il principio del mutuo riconoscimento dei provvedimenti giudiziari tra i Paesi membri dell’Unione e introduce gli articoli 696 bis e seguenti del c.p.p., precisando la validità generale del principio con il solo limite del rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento e dei diritti fondamentali previsti dall’art. 6 del TUE e dalla Carta fondamentale dei diritti dell’Unione europea.
Vengono, poi, introdotte anche alcune modifiche per l’estradizione verso l’estero. All’articolo 697 c.p.p. vengono aggiunti i commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinques, che pongono limiti alla domanda di estradizione stabilendo che il Ministro della Giustizia non dia corso all’estradizione, quando questa può compromettere sicurezza, sovranità nazionale o altri interessi essenziali dello Stato. Tali limiti valgono, ai sensi dell’articolo 712, anche quando si tratta di consentire il passaggio sul territorio nazionale di una persona che un Paese terzo estrada verso un altro. Limiti all’estradizione in uscita sono previsti anche dall’articolo 705 c.p.p. e riguardano in questo caso i rischi per la persona da estradare in caso di estradizione. In particolare, è da segnalare il nuovo articolo 705, comma 2, lett. c), per il quale non si procede all’estradizione “se vi é motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero alla pena di morte o a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona” e c-bis) “se ragioni di salute o di eta' comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravita' per la persona richiesta”. Gli articoli 701, 703, 704, 715, 716, 717, 718 regolano la procedura e l’attività che deve essere svolta dal Procuratore generale presso la Corte di appello e dalla Corte di appello.
Quanto alla estradizione dall’estero, l’articolo 721 c.p.p., riaffermando il principio di specialità, stabilisce che la persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva o altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa.
Viene, anche, introdotto l’articolo 721 rubricato “estensione dell'estradizione”, secondo il quale, ai fini della richiesta di estensione dell'estradizione, può essere emessa ordinanza di custodia cautelare quando sussistono gravi indizi di colpevolezza.
Vengono, poi, introdotte modifiche in materia di rogatorie dall’estero e all’estero. Quanto alle prime, all’art. 723 è stabilito che tra Paesi dell’Unione europea sono le convenzioni in vigore o gli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento dell'Unione europea che prevedono un intervento del Ministro della Giustizia, a stabilire quando questo può disporre con decreto di non dare corso alla esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria. Nei rapporti, invece, con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea è previsto che il potere di non dare corso alla domanda di assistenza giudiziaria sussiste in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. Il Ministro della giustizia, inoltre, non dà corso alla rogatoria quando risulta evidente che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano o ancora quando vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria. Nei casi in cui la richiesta di assistenza ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorità giudiziaria straniera, il Ministro della giustizia ha facoltà di non dare corso alla stessa, quando lo Stato richiedente non offre idonea garanzia in ordine all'immunità della persona citata. Il Ministro ha, poi, facoltà di non dare corso alla richiesta di assistenza giudiziaria quando lo Stato richiedente non dà idonee garanzie di reciprocità.
L’articolo 724 c.p.p. fissa le regole del procedimento di acquisizione probatoria e di sequestro di beni ai fini della confisca definendo il ruolo del Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo nel quale deve compiersi l'attività richiesta. L’articolo 725 c.p.p. stabilisce poi le regole per l’esecuzione della rogatoria.
L’art. 726 quater sul “trasferimento temporaneo all'estero di persone detenute” si occupa delle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagini su persone detenute, nei casi previsti da accordi internazionali in vigore per lo Stato. Provvede il Ministro della giustizia, sentita l'autorità giudiziaria procedente o il magistrato di sorveglianza quando si tratta di soggetto condannato o detenuto e acquisite le informazioni relative alla situazione processuale, alle condizioni di salute e alle eventuali esigenze di sicurezza. In caso di accoglimento, il Ministro della giustizia indica il termine entro il quale la persona deve essere ri-consegnata, che non può comunque eccedere il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'atto. Il trasferimento temporaneo è rifiutato se la persona detenuta non vi acconsente e il trasferimento può prolungare la detenzione.
In forza dell’art. 726 quinquies rubricato “audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva”, nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione e la partecipazione all'udienza davanti all'autorità giudiziaria straniera della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito che si trovi nello Stato può essere eseguita mediante videoconferenza o altra forma di collegamento audiovisivo a distanza. L'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 724 procede all'esecuzione della richiesta, salvo che sia contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento. L'audizione e la partecipazione a distanza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato è subordinata all'acquisizione del consenso dello stesso.
L’art. 726 sexies, invece, dispone che nei casi previsti dagli accordi internazionali l'audizione del testimone o del perito che si trovi nello Stato e la cui comparizione davanti all'autorità richiedente non sia possibile od opportuna può essere eseguita mediante teleconferenza.
Quanto alle rogatorie all’estero, all’articolo 727, così come per le rogatorie dall’estero, è stabilito che quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea, ovvero le disposizioni del diritto dell'Unione europea, prevedono l'intervento del Ministro della giustizia, questi può disporre con decreto che non si dia corso all'inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni e dagli atti indicati. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere può essere esercitato, oltre che nelle ipotesi previste dalle convenzioni, in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
Ai sensi dell’art. 728 c.p.p. nei casi in cui la domanda di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorità giudiziaria italiana, la persona citata, qualora compaia, non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per fatti anteriori alla notifica della citazione, salvo che il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall'autorità giudiziaria o avendolo lasciato vi abbia fatto volontariamente ritorno.
Vengono, poi, disciplinate l’acquisizione di atti e informazioni da autorità straniere (art. 729 bis), il trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute (art. 729 ter), l’audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva (art. 729 quater). Infine, all’art. 729 quinquies, rubricato “squadre investigative comuni”, è disposto che, quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea o le disposizioni del diritto dell'Unione europea prevedono l'impiego di squadre investigative comuni, il procuratore della Repubblica ne può richiedere la costituzione con le modalità e alle condizioni stabilite dalla legge. Nei rapporti con le autorità giudiziarie di Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di una o più squadre investigative comuni con le modalità e alle condizioni stabilite dalla legge nei casi previsti dagli accordi internazionali. Della costituzione di una o più squadre investigative comuni è data comunicazione al Ministro della giustizia.
Il decreto interviene poi in materia di effetti di sentenze penali straniere in Italia e di sentenze penali italiane all’estero (articoli 8 e 9). Infine, l’articolo 10 si occupa del trasferimento dei procedimenti penali con l’inserimento nel codice di procedura penale di un titolo dedicato (titolo IV bis). Il principio generale (art. 746 bis) è che, salve le disposizioni speciali in materia di conflitti di giurisdizione con le autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea, possono essere disposti, quando previsto dalle convenzioni internazionali, il trasferimento del procedimento penale in favore dell'autorità giudiziaria di altro Stato perché essa proceda e l'assunzione, nello Stato, del procedimento penale pendente davanti all'autorità giudiziaria di Stato estero. Il trasferimento è disposto in favore dell'autorità giudiziaria di altro Stato che presenti più stretti legami territoriali con il fatto per il quale si procede o con le fonti di prova. Ai fini della decisione, si tiene conto di alcuni criteri. Si tratta del luogo in cui è avvenuta la maggior parte dell'azione, dell'omissione o dell'evento; del luogo in cui si è verificata la maggior parte delle conseguenze dannose; del luogo in cui si trovano il maggior numero di persone offese, di testimoni o delle fonti di prova; dell’impossibilità di procedere ad estradizione dell'indagato che ha trovato rifugio nello Stato richiesto; del luogo in cui risiede, dimora, è domiciliato o si trova l'indagato.
L’articolo 746 ter dispone che, quando il pubblico ministero ha notizia della pendenza di un procedimento penale all'estero per gli stessi fatti per i quali si è proceduto all'iscrizione a norma dell'articolo 335, esso adotta le proprie determinazioni in relazione al trasferimento del procedimento, dopo essersi consultato con la competente autorità straniera. La decisione sul trasferimento del procedimento all'estero è comunicata al Ministro della giustizia che, nel termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti, può vietarne l'esecuzione quando sono compromessi la sicurezza, la sovranità o altri interessi essenziali dello Stato. Della decisione del Ministro è data comunicazione al pubblico ministero. Quando gli accordi internazionali prevedono la decisione di autorità centrali, il pubblico ministero inoltra al Ministro della giustizia richiesta motivata di trasferimento del procedimento. Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti, il Ministro può disporre il trasferimento sempre che non ricorrano le condizioni sopra esposte, dandone tempestiva comunicazione all'autorità straniera e al pubblico ministero che procede. Non può disporsi il trasferimento del procedimento se vi è motivo di ritenere che lo Stato estero non assicuri, nel procedimento, il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento o se vi è motivo di ritenere che l'indagato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633