Archivio rubriche 2018

XVII leg., A.C. res. sten. n. 20, seduta del 27 giugno 2018
XVII leg., A.S., res. sten. 15ª, seduta del 27 giugno 2018

Motivi della segnalazione

Camera e Senato hanno approvato risoluzioni sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2018, politicamente cruciale in quanto destinato a discutere il tema della migrazione e dell’efficace controllo delle frontiere esterne dell’Unione europee. Si tratta di un appuntamento assai rilevante in particolare per l’Italia che, al prevertice europeo del 24 giugno, ha presentato una proposta articolata in dieci punti. Tale proposta ha come obiettivi principali la costruzione di una European multilevel strategy for migration ed il superamento del principio, stabilito nel c.d. regolamento di Dublino, che attribuisce la responsabilità di esaminare le richieste d’asilo in capo al “Paese del primo arrivo” (meccanismo di fatto svantaggioso per Paesi quali l’Italia il cui territorio vede l’approdo di gran parte dei flussi migratori provenienti dalla sponda sud del Mediterraneo).
In particolare, con l’approvazione da parte della Camera della risoluzione D’Uva e Molinari (6-00006) e da parte del Senato della risoluzione Romeo e Patuanelli (6-00008), le Camere hanno impegnato il Governo ad adoperarsi in sede europea per l’adozione di una politica europea dell’immigrazione ed una modifica del c.d. regolamento di Dublino che includa il superamento del c.d. principio dello Stato del primo ingresso.

Art. 21, commi 1, 4 e 5, r.S.

Motivi della segnalazione

La precedente disciplina contenuta nel Regolamento del Senato riguardante la formazione delle Commissioni permanenti, disponeva che ciascun gruppo designasse i propri rappresentati nelle singole Commissioni permanenti in ragione di uno ogni tredici (art. 21, comma 1, r.S.). Come è noto, le Commissioni permanenti sono quattordici: i Senatori designati a far parte della 14ª Commissione Politiche dell'Unione europea, dunque, erano in ogni caso componenti anche di altra Commissione permanente (art. 21, comma 4-bis, r.S.). Solo il Senatore eletto Presidente della 14ª Commissione era, per la durata della carica, sostituito dal suo Gruppo nella Commissione con altro Senatore (art. 21, comma 4, r.S.).
La riforma organica del Senato ha innovato sotto questo punto di vista, introducendosi l'"esclusività" dell'appartenenza dei senatori alla 14ª Commissione Politiche dell'Unione europea, come fino ad oggi avveniva per le altre Commissioni permanenti nonché alla Camera.
A tal fine è stato modificato l'art. 21, comma 1, r.S., sostituendosi la parola "tredici" con la parola "quattordici" e sopprimendosi l'inciso "fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis". Sono stati inoltre soppressi il riferimento al senatore "eletto Presidente della 14ª Commissione" nell'art. 21, comma 4, r.S.; l'art. 21, comma 4-bis, r.S.; nonché il riferimento al comma 4-bis nell'art. 21, comma 5, r.S. È stato infine conseguentemente soppresso il riferimento nell'art. 144-bis, comma 2, r.S. alla necessità che il relatore del disegno di legge (oggi) europea e di delegazione europea sia scelto "di norma tra i Senatori appartenenti anche alla 14ª Commissione permanente".
Quella dell'"esclusività" dell'appartenenza dei senatori alla 14ª Commissione costituisce un'innovazione sicuramente da condividere, assai probabilmente motivata dall'accresciuta importanza di quest'ultima (parlano della 14ª Commissione, come emergente dalla riforma organica del Regolamento del Senato, quale "centro nevralgico di coordinamento del Senato con l'attività legislativa dell'Unione europea" A. CARBONI-M. MAGALOTTI, Prime osservazioni sulla riforma organica del Regolamento del Senato, in Federalismi.it, 2018, n. 1, p. 32) e dal crescente impegno richiesto in capo ai suoi componenti, tali da rendere non più sostenibile la contemporanea appartenenza dei Senatori a questa e ad un'altra Commissione permanente.

Art. 23, comma 2, r.S.Art. 23, comma 2, r.S.

Motivi della segnalazione

Il nuovo Regolamento del Senato estende la competenza referente della 14ª Commissione anche ai disegni di legge recanti disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Si tratta in pratica di un'estensione della competenza referente della 14ª Commissione a quei disegni di legge di conversione di decreti-legge per l'attuazione del diritto dell'Unione europea.
Sebbene si tratti di provvedimenti oggi meno frequenti alla luce del consolidamento degli strumenti della legge europea e di delegazione europea, tale innovazione pare da accogliere con favore: ai sensi della precedente disciplina contenuta nel Regolamento del Senato, infatti, nonostante il loro contenuto sia analogo a quello dei disegni di legge europea e di delegazione europea (salvo che per i profili di necessità ed urgenza), essi erano assegnati alla Commissione Affari costituzionali, come notano A. CARBONI-M. MAGALOTTI, Prime osservazioni sulla riforma organica del Regolamento del Senato, in Federalismi.it, 2018, n. 1, p. 29 s.

Art. 144, commi 1-bis, 5-bis, 5-ter, r.S.Art. 144, commi 1-bis, 5-bis, 5-ter, r.S.

Motivi della segnalazione

La riforma organica del Regolamento del Senato ha disposto che i progetti di atti legislativi dell'Unione europea sono deferiti alle Commissioni, nelle materie di loro competenza ma (è questa la novità più significativa) attribuisce in capo alla 14ª Commissione la verifica sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte degli stessi (art. 144, comma 1-bis, r.S.).
Si tratta, in pratica, dell'abbandono di quello che era il modello proprio del Senato nell'esame dei progetti legislativi dell'Unione europea, così come delineato dalla Circolare del Presidente del Senato del 1° dicembre 2009: un esame del rispetto del principio di sussidiarietà, cioè, svolto sia da parte della Commissione competente sia da parte della 14ª Commissione Politiche dell'Unione europea. E di un'assimilazione al "modello Camera", secondo il quale, ai sensi del parere della Giunta per il regolamento del 6 ottobre 2009, il rispetto del principio di sussidiarietà è rimesso alla sola XIV Commissione Politiche dell'Unione europea.
Inoltre, la Commissione competente, qualora abbia riscontrato la possibile violazione del principio di sussidiarietà, rimette tale aspetto all'esame della 14ª Commissione Politiche dell'Unione europea, la quale può chiedere che il parere sia inviato, per il tramite del Presidente del Senato, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea (art. 144, comma 5-bis, r.S.). Qualora il parere approvato dalla 14ª Commissione riscontri la violazione del principio di sussidiarietà, il Governo o un quinto dei componenti la Commissione può chiedere che la questione sia esaminata dall'Assemblea.
Siffatta assimilazione della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà al "modello Camera" è stata accolta con sfavore da alcuni Autori, sul presupposto che il "modello Senato" fino ad oggi vigente, da un lato, fosse "più coerent[e] con l'approccio fin qui prevalso in sede europea, che ha valorizzato la natura politica del controllo di sussidiarietà e la sua connessione con il c.d. "dialogo politico""; dall'altro, consentisse "l'adozione di un maggior numero di pareri motivati, anche grazie all'iniziativa di singole commissioni di merito", profilo quest'ultimo che tuttavia è stato forse visto dal Senato stesso proprio come il punto critico del sistema stesso, per il rischio di incoerenza tra le proprie posizioni e quelle della Camera e, soprattutto, del Governo (cfr. N. LUPO, La riforma del (solo) regolamento del Senato alla fine della XVII legislatura, in Forum di Quaderni costituzionali, 2018, n. 1, p. 3). In questa Rubrica dell'Osservatorio, non si è mancato peraltro di segnalare i numerosi pareri motivati resi dalle commissioni di merito del Senato (cfr., ad esempio, nel n. 2/2017, la scheda La 10ª Commissione del Senato esprime un parere contrario, specie sub specie del principio di proporzionalità, su una proposta di direttiva di modifica della c.d. direttiva servizi; oppure, nel n. 1/2017 la scheda La 9ª Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato esprime parere motivato contrario su una proposta di regolamento in materia di bevande spiritose) che testimoniavano l'attivismo del Senato (derivante dalle potenzialità del proprio "modello") che ci si augura non vada disperso con l'adozione del "modello Camera" nel nuovo Regolamento.

Art. 144, comma 6-bis, r.S.

Motivi della segnalazione

Il nuovo art. 144, comma 6-bis, r.S. dispone che per la validità delle deliberazioni di cui allo stesso art. 144 r.S. relative ai progetti di atti legislativi dell'Unione europea è richiesta la maggioranza dei componenti di ciascuna Commissione. Si tratta di una previsione che assimila le deliberazioni di cui all'art. 144 r.S. alle categorie di cui all'art. 30, comma 1, r.S. per le quali tale presenza è già richiesta, sintomo forse del riconoscimento della rilevanza delle stesse e della centralità del ruolo assunto dalle Commissioni in tali procedure di collegamento con l'Unione europea.

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Osservatorio sulle fonti

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