Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza 5 novembre 2019, causa C-192/18, Commissione europea c. Polonia, ECLI:EU:C:2019:924
Corte di giustizia (Grande sezione), sentenza 19 novembre 2019, cause riunite C-585/18, C-624/18 e C-625/18, A.K., ECLI:EU:C:2019:982
Le sentenze oggetto di questa segnalazione, entrambe rese dalla Corte di giustizia nella composizione della Grande sezione, si inseriscono nell’ormai nutrito filone giurisprudenziale relativo alla tutela della rule of law negli Stati membri. Esse permettono, da un lato, di chiarire i fondamenti giuridici della competenza della Corte a pronunciarsi in casi relativi all’indipendenza dei giudici nazionali; dall’altro lato, di approfondire le modalità attraverso le quali tale intervento può avvenire.
In primo luogo, nella sentenza resa nell’ambito di una procedura di infrazione aperta dalla Commissione nei confronti della Polonia (causa C-192/18), la Corte ha affermato, in particolare, la propria competenza a pronunciarsi sulla base dell’art. 19, par. 1, comma secondo, TUE in relazione alle modifiche intervenute con la legge polacca del 12 luglio 2017, riguardante l’abbassamento dell’età pensionabile per i giudici dei tribunali ordinari, che ha altresì garantito al Ministro della Giustizia il potere di autorizzare la proroga dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali dei suddetti giudici oltre il nuovo limite di età. In questo caso, la Corte ha rilevato la violazione degli obblighi derivanti dall’art. 19, par. 1, comma secondo, TUE da parte della Polonia, in quanto le condizioni e le modalità cui è soggetta una proroga come quella prevista dalla legge polacca non sono tali da garantire il principio dell’indipendenza dei giudici.
In secondo luogo, nel rinvio pregiudiziale, la Corte ha fondato invece la propria competenza a pronunciarsi sulla direttiva 2000/78 e, in congiunzione con quest’ultima, sull’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In questo caso, la Corte ha fornito al giudice del rinvio una serie di indicazioni interpretative utili ad accertare se le condizioni e modalità procedurali attraverso le quali deve avvenire la nomina dei componenti della Sezione disciplinare della Corte suprema polacca siano tali da pregiudicare il principio dell’indipendenza dei giudici, chiarendo altresì che, ove questa circostanza fosse verificata, il giudice nazionale dovrebbe procedere alla loro disapplicazione. In questo caso, la Corte non ha ritenuto necessario procedere all’interpretazione dell’art. 19, par. 1, comma secondo, TUE che non “potrebbe che corroborare” la medesima conclusione.
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