Ordinanza n. 243/2018 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 21 dicembre 2018 – Pubblicazione in G.U. del 27/12/2018, n. 51
Motivo della segnalazione
Con l’ordinanza n. 243 del 2018 la Corte costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea), sollevate dal Tribunale ordinario di Siracusa e dalla Corte di Cassazione, per violazione degli articoli 3, 11, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 101, secondo comma e 111 della Costituzione.
Secondo i giudici rimettenti, la disposizione censurata viola le norme costituzionali sopra richiamate nella parte in cui impone di applicare l’articolo 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), così come interpretato dalla Grande sezione della Corte di Giustizia nella sentenza 8 settembre 2015, in causa C-105/14, Taricco. Il principio di diritto in essa enunciato – noto come “regola Taricco” – stabilisce infatti l’obbligo per il giudice nazionale di garantire la piena efficacia dell’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE disapplicando, all’occorrenza, le disposizioni nazionali in materia di prescrizione dei reati, nell’ipotesi in cui tale disciplina interna «impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea» ovvero nei casi in cui siano previsti, per i reati di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, «termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea» (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, 8 settembre 2015, Taricco ed altri, C-105/14).
Al riguardo, la Corte costituzionale, nel richiamare quanto osservato nella sentenza n. 115 del 2018 alla luce del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia deciso con pronuncia della Grande sezione del 5 dicembre 2017, ha ribadito che, a prescindere dalla collocazione temporale delle ordinanze di rimessione rispetto alla pronuncia della sentenza Taricco, il giudice nazionale non può applicare la regola ivi enunciata, poiché «versandosi in tema di prescrizione e, dunque, di istituto che appartiene alla legalità penale sostanziale», la violazione del principio di determinatezza in materia penale di cui all’articolo 25, secondo comma, della Costituzione, «sbarra la strada senza eccezioni all’ingresso della “regola Taricco” nel nostro ordinamento».