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In tema di legittimità costituzionale del differimento di efficacia delle disposizioni contenute in un decreto-legge (2/2019)

Sentenza n. 97/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 18 aprile 2019 – pubblicazione in G.U. del 24/04/2019, n. 17

Motivo della segnalazione
Nella sentenza n. 97 del 2019 la Corte costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Verona e aventi ad oggetto – in riferimento agli articoli 3 e 77, secondo comma, della Costituzione – l’articolo 84 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in particolare: la lett. b) del comma 1, che ha inserito il comma 1-bis all’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali); la lett. i) del comma 1, nella parte in cui ha aggiunto il comma 4-bis, secondo periodo, all’articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; nonché, infine, il comma 2 del medesimo articolo 84.


Nel contesto delle misure previste dal decreto-legge n. 69 del 2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, le norme censurate sono state inserite al dichiarato scopo di migliorare l’efficienza del sistema giudiziario e agevolare la definizione del contenzioso civile, attraverso la reintroduzione dell’istituto della mediazione civile quale condizione di procedibilità delle domande giudiziali relative a talune materie. Il comma 2 del sopra citato articolo 84 ha, tuttavia, previsto il differimento del termine iniziale di efficacia delle disposizioni oggetto di impugnazione, posticipandone l’applicazione di trenta giorni rispetto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo.
Ad avviso del giudice rimettente, proprio il differimento di efficacia delle disposizioni in questione determinerebbe la violazione degli evocati parametri costituzionali, tanto sul piano della sussistenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza quanto su quello dell’omogeneità teleologica rispetto alle altre disposizioni recate dal medesimo decreto-legge, la cui efficacia non sarebbe stata procrastinata. Tale differimento sarebbe, infatti, «incompatibile con l’urgenza del provvedere, che presupporrebbe, al contrario, l’immediata applicabilità delle norme dettate dal decreto-legge, anche alla luce di quanto disposto dall’articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400». Sotto altro profilo, il disallineamento temporale tra le disposizioni censurate e le altre norme del provvedimento determinerebbe, altresì, l’assenza di coerenza finalistica di tali disposizioni rispetto al decreto nel quale sono state inserite.
La Corte costituzionale ha, tuttavia, ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Verona.
In merito alla sussistenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza, la pronuncia che si segnala, richiamando la pregressa giurisprudenza costituzionale in materia, ha ribadito che «la necessità di provvedere con urgenza non postula inderogabilmente un’immediata applicazione delle disposizioni normative contenute nel decreto-legge (sentenze n. 16, n. 170 e n. 236 del 2017, n. 5 del 2018)». Sebbene il Tribunale rimettente abbia correttamente richiamato l’articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, che nel prescrivere l’immediata applicabilità delle disposizioni contenute nei decreti-legge ha esplicitato la ratio insita nell’articolo 77, secondo comma, Cost., ciò non può ritenersi preclusivo, in termini assoluti, rispetto alla previsione di un differimento temporale di efficacia che trovi una ragionevole giustificazione nella disciplina del caso concreto, come nella fattispecie in esame. Rispetto a quest’ultima la Corte ha, infatti, rilevato che la scelta di posticipare, «peraltro per un periodo contenuto», l’applicabilità dell’istituto della mediazione civile è ragionevolmente motivata «dall’impatto che essa avrebbe avuto sul funzionamento degli organismi deputati alla gestione della mediazione stessa».
Analogamente, la Corte non ha ritenuto fondata la doglianza del Tribunale rimettente relativa alla carenza di omogeneità teleologica delle disposizioni censurate rispetto alle altre norme contenute nel decreto-legge. Al riguardo, dopo aver chiarito che l’omogeneità finalistica che deve connotare i decreti-legge non presuppone che tutte le disposizioni siano assoggettate al medesimo termine iniziale di efficacia, la Corte ha precisato che «il disposto differimento delle norme qui censurate trova del resto fondamento, come poc’anzi osservato, nell’esigenza di assicurare il corretto funzionamento degli organi di mediazione: dunque, non solo non è sintomatico dell’assenza di coerenza finalistica, ma, al contrario, concorre a garantirla».

 

 

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