Sentenza n. 77/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 9/4/2019 – pubblicazione in G.U. 17/4/2019, n. 16
Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 77/2019 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata una questione di legittimità costituzionale promossa dalla Provincia autonoma di Trento e avente ad oggetto l’art. 1, comma 828, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2010). La disposizione impugnata ha abrogato l’art. 1, comma 483, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che conteneva una clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Per effetto di questa abrogazione, risultano senz’altro applicabili alla Provincia autonoma ricorrente i premi e le sanzioni attinenti al raggiungimento del saldo in equilibrio, disciplinate all’art. 1, commi 475 e 479, della medesima legge n. 232/2016 in attuazione dell’art. 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
Ciò che la ricorrente contesta è che per effetto della disposizione impugnata il sistema sanzionatorio della legge n. 232/2016 sia ormai direttamente applicabile sia alla Provincia stessa, sia ai suoi enti locali. Risulterebbero perciò violati, fra gli altri, il principio di leale collaborazione, il principio dell’accordo di cui all’art. 79 dello statuto speciale e le previsioni statutarie che attribuiscono alla Provincia autonoma le funzioni di coordinamento finanziario dei propri enti locali, con la competenza a disciplinare le sanzioni e ad accertare le violazioni commesse da questi. In buona sostanza, il regime sanzionatorio disciplinato dal legislatore statale non potrebbe produrre direttamente i suoi effetti all’interno della Provincia autonoma, ma dovrebbe essere tradotto da specifiche disposizioni provinciali secondo le previsioni che regolano i rapporti fra legislazione statale e provinciale.
Le argomentazioni del giudice delle leggi muovono dalla constatazione che nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica – funzionale al rispetto dei vincoli europei e nazionale – spetta al legislatore statale creare un sistema di sanzioni e premi omogeneo sul territorio nazionale, destinato perciò a trovare applicazione anche nei confronti degli enti locali appartenenti alle autonomie speciali. Si tratta delle medesime esigenze di uniformità che portano ad attribuire alla Corte dei conti il controllo di legittimità-regolarità anche sui bilanci degli enti locali appartenenti alle già citate autonomie speciali.
Il sistema dei vincoli – e, con essi, dei meccanismi premiali e sanzionatori – dev’essere tenuto distinto dal regime della finanza territoriale delle autonomie speciali e dalla gestione dei bilanci degli enti locali, “per i quali l’ordinamento consente una peculiare disciplina astretta dai soli vincoli complessivi assegnati”. Come la stessa Corte ha riconosciuto nella sentenza n. 101/2018, nella gestione degli obiettivi di finanza pubblica la Provincia autonoma è chiamata ad assumere un ruolo di “regista del sistema finanziario provinciale integrato”, nel quale rientra anche l’adozione di misure sanzionatorie nei confronti di enti locali in cui si verifichino scostamenti tali da pregiudicare il rispetto del saldo necessario ai fini dell’equilibrio di bilancio. L’omogeneità di disciplina, perciò, riguarda “la tipologia delle sanzioni e dei premi e le connesse modalità di applicazione”, ma non “le peculiarità delle regole afferenti alla disciplina del complesso della finanza provinciale”. In ogni caso, le previsioni relative alle sanzioni e ai premi costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica, vincolanti per le Regioni e le Province autonome. Queste considerazioni valgono anche per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano: nel testo attualmente vigente, infatti, l’art. 79, comma 4-quinquies, dello statuto speciale stabilisce che “[r]estano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni” previste dall’art. 1, commi da 460 a 462, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (su cui è intervenuta, da ultimo, la disposizione impugnata). Le peculiarità del regime finanziario trentino possono apprezzarsi, se mai, nel fatto che i compiti di vigilanza e di concreta attuazione del quadro finanziario sono demandati alla Provincia autonoma; e le disposizioni provinciali emanate ricorrendo allo strumento dell’accordo assumono carattere di parametro normativo primario per la gestione finanziaria degli enti locali (sentenza n. 94/2018). Inoltre, come chiarito ancora dalla Corte nella sentenza n. 101/2018, la Provincia autonoma non partecipa ai fondi statali che riguardano l’incameramento dell’importo delle sanzioni e l’erogazione dei premi afferenti al regime ordinario degli altri enti territoriali, tanto che si può parlare di “autonomia del regime attivo e passivo dei flussi finanziari degli enti locali.