Archivio rubriche 2019

La Corte ribadisce la prevalenza delle norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna (2/2019)

Sentenza n. 31/2019 – giudizio per conflitto di attribuzione fra enti
Deposito del 01/03/2019 – pubblicazione in G. U. 06/03/2019, n. 10

 

Motivo della segnalazione
La Regione autonoma Sardegna ha proposto conflitti di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al d.m. economia e finanze, emanato di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il dip. della funzione pubblica 21 settembre 2016 (Determinazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per l’anno 2012) e al d.m. economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il dip. della funzione pubblica 8 maggio 2017 (Determinazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, ai sensi dell’art. 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l’anno 2013). Si tratta dell’ultimo atto della lunga vicenda della “vertenza entrate”.

La ricorrente anzitutto lamenta la violazione degli artt. 7 e 8 dello statuto speciale e degli artt. 116, 117 e 119 Cost., posti a presidio l’autonomia economico-finanziaria della Regione autonoma Sardegna: poiché l’art. 8 dello statuto speciale non contempla alcuna ipotesi derogatoria al regime di compartecipazione fissa alle entrate, la riserva erariale disposta con i menzionati decreti ministeriali sarebbe illegittima. Le riserve statali, non previste da alcuna formulazione dell’art. 8, presente o passata, sarebbero quindi illegittime; alla violazione dell’art. 8 si sommerebbe quella dell’art. 7 dello statuto. Gli artt. 116, 117, terzo comma, e 119 Cost., posti a tutela dell’autonomia finanziaria regionale, sarebbero parimenti violati. Non sarebbero inoltre rispettati gli artt. 15 e 18 del d. legislativo 9 giugno 2016, n. 114 (Norme di attuazione dell’articolo 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna – l. cost. 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali). Ancora, la riserva erariale sarebbe in conflitto con il principio di leale collaborazione, garantito dagli artt. 5 e 117 Cost.; infine, derogare al regime di compartecipazione stabilita dai decreti impugnati violerebbe, gli artt. 54 e 56 dello statuto speciale, in quanto modificherebbe le disposizioni statutarie e le relative norme di attuazione concernenti l’autonomia economico­finanziaria della Regione autonoma senza rispettare gli speciali procedimenti ivi previsti.
La Corte, giudicati ammissibili i conflitti, afferma che i ricorsi sono fondati in riferimento agli artt. 7, 8, 54 e 56 dello statuto speciale della Regione autonoma Sardegna nonché agli artt. 15 e 18 del d.lgs. n. 114 del 2016 (punto 4 del considerato in diritto).
Stante l’irrilevanza, agli occhi del giudice delle leggi, della “vertenza entrate”, l’attenzione della Consulta si concentra sul fatto che «i conflitti in esame sono caratterizzati da una duplice modificazione statutaria riguardante la Regione autonoma Sardegna che, benché attuata in momenti diversi, ha trovato applicazione completa solo a decorrere dal 1° gennaio 2010: a) quella dell’art. 54 – ad opera dell’art. 3 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l’elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano) –, il quale ha previsto per la parte finanziaria dello statuto un procedimento speciale; b) quella dell’art. 8 – a opera dell’art. 1, comma 834, della legge n. 296/2006 –, il quale al primo comma, lettera m), prevede una compartecipazione di sette decimi alle entrate erariali dirette o indirette pertinenti al territorio regionale. A tali modifiche si aggiungono gli artt. 15 e 18 del d.lgs. n. 114 del 2016 che disciplinano il regime delle riserve erariali e la decorrenza della compartecipazione.» (punto 4.1 del considerato in diritto).
Da un punto di vista cronologico, il gettito della tassa automobilistica nella Regione autonoma Sardegna era, alla luce del previgente art. 8 dello statuto speciale, di totale spettanza erariale e non compartecipato sino al 1° gennaio 2010. Da questa data in poi, però, il gettito è compartecipato.
La Corte – ed è un punto interessante, in questa sede – ribadisce quindi che « le norme di attuazione prevalgono, nell’ambito della loro competenza, sulle stesse leggi ordinarie: «le norme di attuazione dello statuto speciale si basano su un potere attribuito dalla norma costituzionale in via permanente e stabile (sentenza n. 212 del 1984; v. anche sentenza n. 160 del 1985), la cui competenza ha “carattere riservato e separato rispetto a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica” (sentenza n. 213 del 1998; n. 137 del 1998; n. 85 del 1990; n. 160 del 1985; n. 212 del 1984; n. 237 del 1983). Le predette norme di attuazione, pertanto, prevalgono, nell’ambito della loro competenza, sulle stesse leggi ordinarie […] (sentenza n. 213 del 1998; n. 212 del 1984; n. 151 del 1972)» (sentenza n. 341 del 2001).» (punto 4.1 del considerato in diritto). Ciò premesso, però, nel caso di specie l’illegittimità non deriva dalla prevalenza delle norme di attuazione, quanto piuttosto dal principio della successione delle leggi nel tempo: «in ragione del loro patente contrasto con le norme di attuazione dello statuto speciale (artt. 15 e 18 del d.lgs. n. 114 del 2016), sopravvenute alla legge n. 296 del 2006 e in vigore al momento dell’emanazione dei suddetti decreti» (punto 4.2 del considerato in diritto).
Non spettava allo Stato, perciò, dettare la disciplina adottata con le regolazioni contabili previste dai decreti ministeriali 21 settembre 2016 e 8 maggio 2017. Essi devono essere pertanto annullati in parte qua.

 

 

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633