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Limiti all’uso dei telefoni cellulari in Corte costituzionale stabiliti con decreto presidenziale (2/2019)

Il Presidente della Corte costituzionale, con proprio decreto del 10 giugno 2019, ha stabilito il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari e apparati similari a fini di comunicazione e acquisizione di immagini, suoni e video nelle udienze pubbliche.
Nell’articolo unico del decreto, è previsto che «al fine di assicurare il regolare svolgimento delle udienze pubbliche» è disposto che «nel corso delle stesse è vietato l’utilizzo di telefoni cellulari o altri apparati analoghi, in qualsiasi forma, per l’acquisizione di immagini, suoni e video». Fa eccezione l’utilizzo di strumenti elettronici in udienza al solo scopo di scrivere appunti e consultare elaborati in formato elettronico. I commessi sono chiamati ad assicurare il rispetto del decreto presidenziale.

Il decreto presidenziale pare rientrare nell’ambito delle attribuzioni di polizia spettanti al Presidente della Corte costituzionale ai sensi degli artt. 1 e 2 del regolamento generale della Corte costituzionale. Si tratta di un decreto presidenziale, adottato ai sensi dell’articolo 18, comma secondo della legge n. 87 del 1953, che svolge una funzione integrativa del regolamento generale della Corte costituzionale.

 

Le disposizioni del decreto presidenziale, infatti, sono dirette ad assicurare l’ordinato svolgimento delle udienze. In tal modo, il Presidente ha inteso tipizzare alcune regole di condotta, rendendole conoscibili a tutti gli intervenienti all’udienza. La loro violazione determina l’intervento dei commessi – quali soggetti chiamati ad assicurare l’efficacia dei poteri presidenziali di polizia (art. 2, regolamento generale) – al fine di far cessare la violazione del divieto.

La ratio pare da ricondurre principalmente all’esigenza di evitare fattori perturbativi dell’ordinato svolgimento dell’udienza. Forse, può aver rivestito un rilievo anche il possibile utilizzo improprio di telefoni cellulari o altri apparecchi al fine di acquisire immagini, suoni e video che, se riversati immediatamente sui media, potrebbero determinare, nella pubblica opinione, percezioni alterate dello svolgimento dell’udienza o condizionare gli intervenienti.

Attualmente, invece, sul sito web della Corte, sono resi disponibili i filmati delle singole cause trattate in ogni udienza pubblica nei giorni successivi al loro svolgimento. Tuttavia, il decreto presidenziale interviene, almeno indirettamente, sul regime di pubblicità delle udienze pubbliche della Corte, rendendo impossibile la loro trasmissione “in diretta” tramite circuiti assicurati dalle nuove tecnologie.

Sul fronte del diritto straniero, si può richiamare l’art. 9 del Règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité del Consiglio costituzionale francese contiene una disciplina del tutto analoga a quella dettata dal decreto presidenziale. Più articolata la disciplina dettata dall’art. 17a del Bundesverfassungsgerichtsgesetz.
Da segnalare anche l’esperienza anglosassone di divieto assoluto di ripresa delle immagini in alcune aule giudiziarie, al fine di tutelare l’ordinato svolgimento dell’udienza, la ricostruzione dei fatti, la determinazione dei giudici e delle giurie. Tale divieto, peraltro, conosce oggi diverse limitazioni ed eccezioni.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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