Con delibera dell’8 gennaio 2020, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 22 gennaio, i giudici del Palazzo della Consulta hanno introdotto alcune disposizioni innovative all’interno delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Un comunicato stampa, datato 11 gennaio 2020, e ampiamente rilanciato sugli organi di stampa generalista, informava che, grazie alla novella in oggetto, «anche la società civile, d’ora in poi, potrà far sentire la propria voce sulle questioni discusse davanti alla Corte costituzionale».
In primo luogo (art.1), sono aggiunti all’art. 4 n.i. due commi, ai sensi dei quali la Corte costituzionale si riserva la competenza a decidere dell’ammissibilità degli interventi di terzi in giudizio (co. 6), con particolare riferimento, nei giudizi incidentali, ai «titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio» (co. 7); così, viene codificato un requisito formulato, in questi termini, dalla sentenza n. 67/2012 (cfr. punto 3 del considerato in diritto) e corrispondente a un consolidato orientamento della Corte, sebbene ora non più espresso nei termini di una scelta in deroga rispetto alla disciplina normale del contraddittorio chiuso (Finocchiaro). Questa integrazione non solo ha il merito di chiarire i confini di una vecchia «zona grigia» (Lecis), ma è stata riconosciuta specialmente rilevante in quanto potrebbe consentire di vagliare se la costituzione in giudizio del presidente del Consiglio dei ministri o della Giunta regionale (che non sono parti) risulti, nella fattispecie, ammissibile, in quanto volta a «ottenere il riconoscimento di un bene della vita uguale e contrario a quello vantato dalle controparti nei giudizi a quibus» (Tani).
Sempre in ordine alla partecipazione di terzi, l’art. 2 della delibera, inserendo un nuovo art. 4-bis nelle n.i. prevede che essi, qualora intendano accedere agli atti processuali, presentino, oltre all’atto di intervento, istanza per un separato giudizio sull’ammissibilità dello stesso, che la Corte svolgerà in camera di consiglio, acquisite le memorie presentate delle parti e dall’istante, prodotte entro dieci giorni dalla fissazione del giorno della trattazione. In questo modo vengono sviluppati gli orientamenti che il presidente emerito Giorgio Lattanzi aveva fornito alla cancelleria già dal 21 novembre 2018: non fornire la documentazione ai soggetti che non fossero stati ammessi a costituirsi in giudizio, contrariamente alla vecchia prassi per la quale «anche gli interventi destinati ad essere dichiarati inammissibili potevano entrare almeno temporaneamente nel giudizio», con la produzione di memorie che argomentavano «sul merito della questione in piena conoscenza degli atti della procedura» (Lecis).
Si lega invece a una pratica radicata negli ordinamenti anglosassoni, e recepita anche da diversi giudici sovranazionali (e.g. Cedu e CgUe) la più innovativa introduzione, sempre ex art. 2, di un art. 4-ter n.i., a disciplinare la figura dell’amicus curiae. Tanto nei giudizi in via incidentale, quanto in quelli in via d’azione o per conflitto tra enti o poteri, «le formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità», senza assumere la qualità di parti, potranno presentare, entro venti giorni dall’introduzione della questione in Gazzetta ufficiale, opinioni scritte, di lunghezza non superiore a 25.000 caratteri, inviate per posta elettronica alla cancelleria. Il presidente, sentito il relatore, deciderà con decreto l’ammissibilità di quelle «che offrono elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso, anche in ragione della sua complessità»; tale provvedimento, entro trenta giorni dalla trattazione in udienza, dovrà essere notificato alle parti e pubblicato sul sito della Corte.
Il novero dei soggetti potenzialmente “chiamati a Corte” è vastissimo e ha già potuto essere oggetto un’esemplificazione correttamente diversificata: a soggetti istituzionali come il Garante per i detenuti o l’Anci, sono state accostati i sindacati, la Confindustria, le realtà associative e di promozione sociale (Milella); a priori sembrano non potersi escludere neppure i partiti politici. Per questi enti collettivi, si è osservato, la novità potrà ingenerare una maggiore responsabilizzazione in relazione al loro ruolo rispetto alla formazione dell’opinione pubblica e alla promozione di determinate istanze alle quali, per vocazione, siano peculiarmente legati (Violini); seppure la diffusione del fenomeno associativo e del terzo settore possa consentire di immaginare un’ingente quantità di interventi su certe materie particolarmente sensibili (Ridola, Tani; contra Ruggeri).
Questo strumento, che, peraltro, è stato da tempo accolto nelle questioni sull’ammissibilità del referendum abrogativo (in via giurisprudenziale, a partire dalla sentenza n. 226/2000), che valorizza l’aspetto oggettivo del giudizio sulle leggi, e quindi il peculiare valore costituzionale di questo tipo di processo (Ruggeri), offre, da una parte, uno strumento per sottrarre la Corte alla sua proverbiale “solitudine”, alla «torre d’avorio» (Violini), e, dall’altra, la espone, specie nelle decisioni che trascendono i confini dell’incidentalità, al rischio di essere pienamente coinvolta nell’agone politico, offrendo il destro a «critiche strumentali che potrebbero indirizzarsi verso i suoi verdetti» (Ruggeri). Sarà dunque necessario che, nel «raccogliere la sfida del rapporto fra giustizia costituzionale e pluralismo sociale», arricchendo il proprio strumentario di questo ulteriore mezzo, la Corte sappia resistere a eventuali spinte che trasformino il suo ruolo in quello di un’«agorà», conservando indipendenza di giudizio e capacità di sintesi (Ridola).
Inoltre, la delibera, all’art. 3, interviene con un nuovo art. 14-bis n.i., il quale prevede che, per «acquisire informazioni attinenti a specifiche discipline», la Corte possa convocare, con ordinanza, un’apposita camera di consiglio al fine di audire, sul punto, «esperti di chiara fama». Tale adunanza si tiene in presenza delle parti, avvertite con almeno dieci giorni di anticipo; esse, «con l’autorizzazione del presidente, possono formulare domande agli esperti».
È stato osservato come il tenore letterale della novella, che si astiene dall’impiego di espressioni che rinviino all’ambito dell’assistenza peritale, escluda che essa possa essere interpretata nel senso di riprendere lo spirito delle norme processuali ordinarie in materia di consulenza tecnica, ciò che avrebbe potuto importare anche «la facoltà delle parti di proporre una sorta di consulenza di parte» (Finocchiaro). È stato anche osservato che questi esperti costituiscono un utile contrappeso “tecnico”, e quindi rivolto verso l’“anima giurisdizionale” della Corte, rispetto ai più partigiani e “politici” amici curiae (Ruggeri), anche se è stato avanzato il sospetto che anche questo strumento processuale si tinga di parzialità (Tani), soprattutto se, per correttezza, si decida di acquisire opinioni di orientamento differenziato (Ridola), con il rischio di rendere «evanescente» il confine tra le figure degli esperti, degli amici e dei terzi intervenuti (Ruggeri).
Modifiche minori sono inserite negli articoli seguenti della delibera: si stabilisce che i difensori che intervengono in udienza debbano essere, «di regola, non più di due per parte» (art. 4, che novella l’art. 16, co. 2 n.i.); si integrano gli artt. 23, 24 e 25 n.i. con il riferimento agli articoli da ultimo introdotti (artt. 5-7). L’entrata in vigore è fissata, ex art. 8, al giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, con la precisazione che le nuove disposizioni si applicano anche ai giudizi pendenti; resta aperto il dubbio se le norme sui termini per l’intervento dell’amicus curiae possano, per come formulate, trovare applicazione ai procedimenti in corso (Finocchiaro).
Il futuro (molto prossimo) sarà foriero di indicazioni sul modo in cui la Corte deciderà di tradurre in pratica le disposizioni che ha dato a sé stessa, le quali, peraltro, si inseriscono in una lunga serie di passi pensati per “uscire dal Palazzo” e rafforzare un carattere insieme autorevole e popolare nella società italiana, qui con gli strumenti dell’«apertura, trasparenza e legittimazione» (Finocchiaro). Non appare casuale, ovviamente, che questo accada in un periodo di debolezza della politica e di “supplenza” del giudice delle leggi in materie di grande complessità politica e rilevanza sociale (dal fine-vita all’ordinamento penitenziario); raccogliere istanze collettive e acquisire informazioni settoriali è proprio di chi lavora alla produzione di norme, come una commissione parlamentare o ministeriale, piuttosto di chi ha il compito di raffrontarle con parametri costituzionali. Forse, la svolta della Corte rivela, a un tempo, autocoscienza e ambizione.
Riferimenti
Finocchiaro, Stefano Verso una giustizia costituzionale più “aperta”: la Consulta ammette le opinioni scritte degli “amici curiae” e l’audizione di esperti di chiara fama, in Sistema penale, disponibile all’indirizzo: sistemapenale.it, 23 gennaio 2020;
Lecis, Anna Maria La svolta del processo costituzionale sotto il segno della trasparenza e del dialogo: la Corte finalmente pronta ad accogliere amicus curiae e esperti dalla porta principale, in Diritti comparati, disponibile all’indirizzo: diritticomparati.it, 23 gennaio 2020;
Milella, Liana Consulta, la Cartabia annuncia: “La Corte si apre alla società civile”, in La Repubblica, disponibile all’indirizzo: repubblica.it, 11 gennaio 2020;
Ridola, Paolo “La Corte si apre all’ascolto della società civile”, in Federalismi.it, disponibile all’indirizzo: federalismi.it, 22 gennaio 2020;
Ruggeri, Antonio La “democratizzazione” del processo costituzionale: una novità di pregio non priva però di rischi, in Giustizia insieme, disponibile all’indirizzo: giustiziainsieme.it, 24 gennaio 2020;
Tani, Claudio La svolta Cartabia. Il problematico ingresso della società civile nei giudizi dinnanzi alla Corte costituzionale, in La Costituzione.info, disponibile all’indirizzo: lacostituzione.info, 18 febbraio 2020;
Violini, Lorenza Accesso alla Corte costituzionale: quale ruolo per gli enti di terzo settore, in Vita, disponibile all’indirizzo: vita.it, 5 febbraio 2020