Aggiornato a marzo 2021
Rubrica a cura di Giovanna De Minico
Scheda di Marana Avvisati
Periodo di riferimento: novembre 2020 – marzo 2021
Nel periodo di riferimento considerato, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato tre interventi di carattere regolamentare: a) una delibera riguardante le modalità di acquisto consapevole dei servizi premium da parte degli utenti consumatori; b) una delibera riguardante le modalità di gestione interna delle richieste di rateizzazione delle sanzioni amministrative pecuniarie adottate dall’Autorità; c) l’avvio di una Indagine conoscitiva sulle piattaforme online, e di un gruppo di lavoro interno per la predisposizione di nuove e ulteriori misure a tutela dei minori nel settore delle comunicazioni.
Di seguito si riporta una breve descrizione delle delibere in commento:
I) Delibera n. 10/21/CONS
I servizi a sovrapprezzo (VAS - value added services), anche detti servizi premium, sono servizi a pagamento per l’intrattenimento (giochi, video, foto, musica, etc.) e l’informazione (meteo, oroscopo, news, gossip, etc.). Possono essere acquistati dall’utente una tantum (c.d. one shot) con un unico addebito (su credito o conto telefonico), oppure in abbonamento, mediante addebito settimanale (su credito o conto telefonico).
Per rendere più trasparente e consapevole il processo di acquisto dei servizi premium, e per evitare il temuto fenomeno delle attivazioni non volute, l’Autorità ha approntato misure atte a rendere consapevole il consumatore-utente in merito al processo di acquisto del servizio. A tal fine, l’Autorità ha pubblicato, in data 8 novembre 2019, la versione aggiornata del Codice di Condotta per l’offerta dei servizi premium (CASP 4.0), approvato con delibera n. 108/19/CONS.
Il CASP 4.0 è un codice di autoregolamentazione che contiene una serie di regole di comportamento, concordate con gli operatori telefonici, i fornitori di servizi premium e le associazioni dei consumatori, e volte ad assicurare la trasparenza delle procedure di acquisto dei servizi premium.
All’interno del Codice il sistema di accesso e acquisto del servizio si basa sul meccanismo dell’opt-in, nel quale cioè l’utente-consumatore manifesta espressamente la volontà di aderire alla proposta; tuttavia, con la delibera in commento, cambiano le modalità di accertamento della volontà consapevole dell’utente alla conclusione del contratto.
In origine per attivare un servizio premium (sia one shot che in abbonamento) era necessaria una doppia azione dell'utente (c.d. doppio click), su due schermate grafiche che comparivano in successione con funzioni diverse. L'utente, con il primo click manifestava l’adesione alle condizioni del servizio, con il secondo click la volontà di procedere all’acquisto e all’addebito del suo costo.
Il sistema del doppio click sul banner, tuttavia, non era apparso sufficiente ad evitare il fenomeno delle attivazioni inconsapevoli, come dimostrato dalla grande quantità di segnalazioni giunte alla Direzione Tutela del consumatore.
Pertanto, con la delibera in commento, n. 401/20/CONS, l’Autorità ha avviato una consultazione pubblica con gli stakeholder per l’individuazione di nuove misure volte a contrastare in maniera più efficace il fenomeno dell’attivazione inconsapevole dei servizi premium.
A tal fine sono stati sottoposti a consultazione due interventi regolamentari, entrambi basati su meccanismi di tipo tecnico. Il primo consiste in un blocco (barring) di default sulle SIM, e cioè una inibizione a monte all’acquisto che può essere rimossa solo da una previa ed espressa manifestazione di volontà dell’utente; il secondo si basa su di una procedura atta a rinforzare la prova di acquisizione del consenso dell’utente per renderlo documentabile in caso di contestazione.
La delibera n. 10/21/CONS conferma l'impianto generale delle misure sottoposte a consultazione pubblica dalla delibera 401/20/CONS e propone – sia per le nuove SIM, sia per quelle in essere – le misure di blocco proposte, ovvero:
- l’estensione del blocco di default a tutti i servizi digitali a contenuto in abbonamento;
- con riferimento alla prova di acquisizione del consenso si prevede, in luogo delle 2 One Time Password originariamente previste in consultazione, l’invio di una singola OTP di almeno 5 cifre da inserire a cura dell’utente che intenda sottoscrivere il contratto di acquisto del servizio.
II) Delibera n. 697/20/CONS
La modifica si è resa necessaria al fine di orientare, coordinare e rendere omogenea l’attività amministrativa interna in materia di rateizzazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, accentramento delle competenze relative alla gestione delle istanze di rateizzazione nonché monitoraggio del rispetto del piano di rateizzazione accordato.
La misura è da salutarsi con favore, anche in ragione delle difficoltà economiche incontrate dagli operatori sanzionati a causa dell’emergenza epidemiologica, cui l’Autorità ha inteso rispondere secondo i canoni di efficienza, rapidità ed economicità dell’azione amministrativa.
III) Determina 1/21/SG
Costituzione di un gruppo di lavoro in materia di tutela dei minori nel settore delle comunicazioni e avvio di Indagine conoscitiva sulle piattaforme online
L’Autorità ha ritenuto necessario procedere a una complessiva revisione delle competenze e degli obiettivi, con specifico riferimento alla funzione di vigilanza a tutela dei diritti dei minori, rispetto alla evoluzione del contesto comunicativo e alla trasformazione delle modalità di fruizione dei contenuti attraverso piattaforme digitali. Ha quindi ravvisato l’esigenza di istituire un Gruppo di lavoro interno con il compito di svolgere un’analisi in ordine all’evoluzione delle competenze in materia di tutela dei minori nel settore delle comunicazioni, anche al fine di individuare le proposte per l’avvio delle opportune iniziative. La misura si è ritenuta necessaria anche in vista del rinnovo del Protocollo d’intesa relativo ai rapporti di collaborazione con il Ministero dell’istruzione, allo scopo di promuovere, in ambito scolastico, un uso critico e consapevole delle tecnologie digitali.
La regolamentazione dei minori in rete appare ricondursi, d’altro canto, al più vasto tema affrontato con Delibera n. 44/21/CONS, recante l’Avvio di un'indagine conoscitiva relativa ai servizi offerti sulle piattaforme online (si v. anche Determina n. 8/21/SG Gruppo di lavoro per lo svolgimento dell’indagine conoscitiva relativa ai servizi offerti sulle piattaforme online). Tematica di rilevante attualità, anche alla luce delle recenti proposte normative e di policy della Commissione Europea (pacchetto Digital Services Act e Digital Market Act) con le quali si richiedono regole ad hoc per l’individuazione delle responsabilità riconducibili alle piattaforme online. L’Autorità con l’avvio dell’Indagine si propone di testare una metodologia per la ricognizione sistematica delle criticità che emergono dall’evoluzione continua dei servizi erogati dalle piattaforme online e, al tempo stesso, svolgere una analisi comparativa degli ordinamenti giuridici internazionali.
Con specifico riferimento al tavolo di confronto dedicato ai minori, dal punto di vista procedurale occorre sottolineare che risulta formato da funzionari e dirigenti interni, quindi manca, almeno al momento, la partecipazione degli stakeholders in merito a temi di natura regolamentare (Determina n. 1/21/SG Costituzione di un gruppo di lavoro in materia di tutela dei minori nel settore delle comunicazioni).
Inoltre, l’istituzione del tavolo è antecedente al noto caso Tik Tok, oggetto di specifico intervento da parte del Garante della Privacy. Tema che si intreccia, poi, il fenomeno dirompente degli endorsement a contenuto pubblicitario da parte dei micro e macro-influencer (seguitissimi dal pubblico dei minori followers). Si tratta, per ora, di un terreno arato soltanto dall’Autorità Antitrust, ma con specifico riguardo ai possibili profili di promozione occulta e/o ingannevole sui social rivolta a un pubblico di per sé fragile e privo dei necessari meccanismi di difesa consapevole.
Un orientamento ufficiale dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sul tema dei minori rispetto ai contenuti nocivi diffusi in rete, con particolare riguardo alle più diffuse piattaforme social, appare auspicabile, se non necessario.
Altro discorso potrebbe farmi in ordine alla natura della misura adottabile dall’Autorità a fronte della pubblicazione dei contenuti nocivi in rete: basterebbe un mero atto di moral suasion? Oppure sarebbe più opportuno un provvedimento di tipo regolamentare che disciplini le modalità di rappresentazione e accesso dei minori ai contenuti in Rete? È sufficiente l’irrogazione di una sanzione pecuniaria per chi non ottempera? Oppure sarebbe necessario un ordine di oscuramento del sito o parte di esso? E quale il soggetto da sanzionare in quanto responsabile dei contenuti: il gestore/proprietario della piattaforma, il fornitore del contenuto, il gestore di rete? Quali, infine, i possibili profili di impatto con l’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero in rete?