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L’Italia è tenuta al soccorso in mare anche nella zona SAR di altri Stati (1/2021)

(Decisione del Comitato sui diritti umani resa nel caso A.S., D.I., O.I. e G.D. c. Italia)

Con decisione depositata il 27 gennaio 2021 il Comitato sui diritti umani, l’organo di controllo del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ha adottato le conclusioni relative alle comunicazioni presentate da tre cittadini siriani e uno palestinese sopravvissuti alla strage di Lampedusa del 2013, che denunciavano la violazione del diritto alla vita di oltre 200 migranti, tra le quali alcuni bambini, che viaggiavano a bordo di una imbarcazione naufragata nelle acque internazionali tra Lampedusa e Malta, nella zona Search and Rescue (SAR) maltese. Secondo la ricostruzione degli eventi, la capitaneria italiana era stata allertata nel naufragio ma aveva inoltrato la richiesta di soccorso a Malta, attendendone inutilmente l’intervento e ritardando così le operazioni di salvataggio. Nonostante la presenza di una nave italiana nelle vicinanze della imbarcazione in pericolo, le autorità italiane hanno temporeggiato a lungo prima di autorizzare l’intervento in soccorso, determinando la morte della maggior parte dei passeggieri.

L’analisi del Comitato ha riguardato dunque la violazione dei diritti alla vita e a un rimedio effettivo, tutelati rispettivamente dagli articoli 6 e 2 del Patto. Per quanto riguarda la tutela del diritto alla vita, in particolare, il Comitato ha sottolineato che esso impone agli Stati l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie a proteggere la vita di persone da ogni rischio prevedibile. Nel caso di specie, benché la responsabilità principale del soccorso gravasse su Malta, in quanto l’imbarcazione in pericolo si trovava nella zona SAR di quello Stato, il Comitato ha affermato la responsabilità dell’Italia per aver violato l’obbligo di due diligence imposto dall’art. 6, par. 1, il quale appunto richiede di adoperarsi con ogni mezzo per proteggere la vita degli esseri umani. Il Comitato ha inoltre considerato che l’Italia avesse violato l’obbligo, derivante dal combinato disposto degli articoli 6 e 2, par. 3, del Patto, di condurre indagini effettive sulle allegate violazioni del diritto alla vita.

In conseguenza della pronuncia, l’Italia è tenuta a comunicare, entro 180 giorni, le misure che riterrà di adottare per rimediare alle violazioni, prevenire future violazioni e garantire a beneficio delle vittime il diritto alla riparazione sancito dall’art. 2, par. 3, lett. a, del Patto. In particolare, dovrà procedere a una indagine indipendente e effettiva sul caso e, se ritenuto necessario, a processare i responsabili, nonché conferire un risarcimento alle vittime.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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