Sentenza n. 163/2022 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 30/06/2022 - Pubblicazione in G. U. 06/07/2022 n. 27.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 224, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool di cui all’art. 186, comma 2, lettere b) e c), del medesimo decreto legislativo, per esito positivo della messa alla prova, il prefetto, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riduca la durata della metà.
A tale conclusione inducono i seguenti elementi: a) la connotazione sanzionatoria dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova per gli imputati adulti; b) la funzione premiale del lavoro di pubblica utilità disciplinato dal comma 9-bis dell’art. 186 cod. strada, pena sostitutiva il cui positivo svolgimento determina per il condannato le favorevoli conseguenze della declaratoria di estinzione del reato, della riduzione a metà della durata della sospensione della patente e della revoca della confisca del veicolo; c) la «piena omogeneità delle situazioni poste a raffronto» (ex plurimis, sentenze n. 76 del 2019, n. 134 del 2017, nello stesso senso, sentenza n. 236 del 2016), ove la messa alla prova sia stata concessa in un procedimento per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis dell’art. 186 cod. strada, in quanto sia il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, sia la messa alla prova ex art. 168-bis cod. pen., consistono nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività.
Ne discende la manifesta irragionevolezza della conseguenza applicativa per cui, al cospetto di una prestazione analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e a fronte del medesimo effetto dell’estinzione del reato, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente viene ridotta alla metà dal giudice in caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, mentre è escluso il beneficio dell’identica riduzione ove sia applicata dal prefetto nel caso di esito positivo della messa alla prova, pur costituendo quest’ultima, rispetto alla prima, misura più articolata ed impegnativa, giacché subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità e comportante condotte riparatrici da parte dell’imputato, nonché l’affidamento dello stesso al servizio sociale. Tale irragionevolezza si manifesta nei limiti dei casi regolati dalla fattispecie dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, utilizzata come norma di raffronto, la quale ammette il lavoro di pubblica utilità, cui si correla la funzione premiale del suo positivo svolgimento, nelle sole ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza diverse da quelle contemplate dal comma 2-bis dell’art. 186 cod. strada.