Il 15 novembre 2022 la Giunta per il regolamento della Camera dei deputati, dando seguito a un ordine del giorno presentato dalla deputata Sportiello (M5S), accolto in occasione della discussione del bilancio interno nella seduta del 27 luglio 2022, ha approvato un parere alla luce del quale le deputate madri potranno allattare i propri figli e le proprie figlie, entro il primo anno d’età, nel corso delle sedute.
Il parere si inserisce in un percorso teso al progressivo riconoscimento dei diritti delle deputate madri, che tuttavia risulta avviato solo negli ultimi anni. In questo ambito, infatti, non erano riconosciute specificità o tutele particolari fino a tempi assai recenti.
Solo nella XVI legislatura, a seguito del parere della Giunta del 4 ottobre 2011, si è trovata una soluzione – per altro sistematicamente non poco problematica – nel senso di applicare l’istituto della missione al periodo di corrispondente a quello in cui la legislazione generale prevede l'astensione obbligatoria per maternità (così da non determinare la decurtazione della diaria delle deputate coinvolte, rendendo altresì ininfluente l’assenza ai fini del computo del numero legale). Ancor più recentemente, nella scorsa legislatura (a seguito del parere della Giunta del 15 ottobre 2020), la condizione di madre di un infante entro il primo anno di vita è stata considerata causa ulteriore, alla luce della quale poter attivare una sostituzione anche parziale alla seduta – da altro deputato del medesimo Gruppo appartenente ad altra Commissione – così da consentire la continuità dell’allattamento.
Il parere da ultimo approvato opera, in sintesi, una deroga all’art. 64, comma 1, del regolamento – che vieta a qualsiasi “persona estranea alla Camera […] sotto alcun pretesto [di] introdursi nell'Aula dove siedono i suoi membri”, ammettendo “il pubblico” unicamente “in apposite tribune” – e consente “alla deputata che ne faccia tempestiva richiesta di fare ingresso nelle aule parlamentari, durante le sedute, con il proprio figlio, entro il primo anno di età del medesimo, al fine di consentirle l'allattamento”. Le soluzioni logistiche individuate sfruttano le contingenze derivanti dalla riduzione del numero dei parlamentari, nonché le soluzioni individuate nel periodo dell’emergenza CoViD di partecipazione (e voto) dalle tribune. Infatti, la partecipazione della seduta durante l’allattamento potrà avvenire, a scelta della deputata, nell'ultima fila superiore dell'emiciclo (rimasta vuota, ma ancora attrezzata per la partecipazione alla seduta), nonché in una tribuna riservata, previamente e appositamente individuata dal Collegio dei Questori (così come avveniva nel periodo di necessario distanziamento interpersonale dei mesi passati).
In conclusione il parere demanda al Collegio dei deputati Questori la definizione “di ogni ulteriore conseguente disciplina applicativa, organizzativa e logistica”, che consenta l’applicazione del parere alle aule delle Commissioni, degli altri organi della Camera, nonché degli organi bicamerali ai quali si applica il Regolamento della Camera.
Il parere suscita qualche riflessione di natura problematica, in quanto sembra caratterizzato da un approccio eccessivamente dettagliato, che forse ne compromette la funzionalità, con anche qualche criticità degna di rilievo.
La specificazione dell’età massima del lattante ammesso nell’emiciclo (un anno), nonché il riferimento esclusivo alle “deputate” (con indicazione al femminile, che farebbe presupporre una limitazione all’allattamento al seno) sembra aprire a una serie di questioni non facilmente risolvibili, anche alla luce dei più recenti interventi della legislazione e della giurisprudenza costituzionale in tema di condivisione della responsabilità genitoriale. Piuttosto, sembra delineare una regolazione intrusiva, che antepone l’operatività dell'assemblea ai diritti dei soggetti coinvolti, al benessere dei lattanti, nonché alla autodeterminazione delle scelte genitoriali in materia. Non a caso, a conferma della ratio funzionalista del parere, si consideri l’uso dell’espressione per cui «l’ingresso nelle aule parlamentari, durante le sedute, con il proprio figlio, entro il primo anno di età del medesimo, al fine di consentirle l'allattamento» «è consentito [!] alla deputata che ne faccia tempestiva richiesta». Almeno nella formulazione del precetto, insomma, non si tratta del riconoscimento di un diritto, ma di una sorta di concessione.