- redazione
- Giurisprudenza costituzionale
Incostituzionali (solo alcune) disposizioni di una legge regionale siciliana nella sua interezza per violazione dell’obbligo costituzionale di copertura finanziaria delle spese di cui all’art. 81, comma 3, Cost. (2/2023)
Sent. n. 64/2023 – giudizio di costituzionalità in via principale
Deposito del 07/04/2023; Pubblicazione in G. U. 12/04/2023, n. 15
Motivo della segnalazione
La Corte costituzionale era chiamata a decidere in ordine alla questione di costituzionalità sollevata in via principale dallo Stato, nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri, nei confronti dell’intera legge reg. Siciliana n. 8 del 2022, istitutiva della giornata della memoria dell’eruzione dell’Etna del 1669, in riferimento all’art. 81, terzo comma, Cost., in quanto la legge impugnata, pur prevedendo l’adozione di una serie di iniziative finalizzate alla promozione e valorizzazione del territorio, tali da produrre nuovi oneri a carico del bilancio regionale, non indicherebbe, a detta del ricorrente, neppure in via presuntiva, la quantificazione dei relativi oneri e delle risorse con le quali farvi fronte.