GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 2023

 

Titolo completo: È costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. Immigrazione) in quanto costituisce una forma di automatismo legislativo che, in presenza di condanna per alcuni reati particolarmente lievi, osta al rinnovo del permesso di soggiorno, precludendo all’amministrazione l’esame sulla effettiva sussistenza di ragioni di sicurezza

Sent. n. 88/2023 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito dell’8 maggio 2023 – Pubblicazione in G.U. del 10/05/2023, n. 19

Motivo della segnalazione
La Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi su due questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, relativamente all’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede che il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (spaccio di sostanze stupefacenti di “minore entità”), nonché il reato di cui all’art. 474 c.p. (commercio di prodotti con segni contraffatti) siano automaticamente ostativi al rilascio ovvero al rinnovo del permesso di soggiorno. Tale disposizione, ad opinione del rimettente, determinerebbe un automatismo legislativo che, in caso di condanna per reati di particolare tenuità, osta al rinnovo del permesso di soggiorno, in violazione dei canoni di proporzionalità e adeguatezza, così come ricavabili dagli art. 3 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU.

Sentenza n. 241/2022 - GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Deposito del 01/12/2022 Pubblicazione in G. U. 07/12/2022 n. 49

Con ricorso depositato il 18 marzo 2022 (reg. confl. poteri n. 4 del 2021), il Tribunale ordinario di Torino, sesta sezione penale, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla deliberazione del 24 marzo 2021 (doc. IV-ter, n. 11-A), con cui la Camera dei deputati ha reputato che le dichiarazioni dall’allora deputato Stefano Esposito – contenute nello scritto pubblicato il 1° settembre 2012, sulla sua pagina Facebook – fossero espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari e, pertanto, riconducibili alla garanzia di insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione.

Sentenza n. 71/2023 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 14/04/2023 – Pubblicazione in G.U. 19/04/2023 n. 16

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 71/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile una questione di legittimità costituzionale promossa dalla Regione Liguria e avente ad oggetto l’art. 1, commi 172, 174, 563 e 564, della legge n. 234/2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024). Le disposizioni impugnate intervengono sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale (FSC), incrementandone la dotazione e stabilendo specifici vincoli di destinazione sulla relativa spesa. Le censure formulate dalla Regione ricorrente chiedevano l’eliminazione di tali vincoli di destinazione, facendo leva sui consolidati orientamenti giurisprudenziali della Corte in tema di divieto di istituzione di fondi generali a carattere vincolato; per altro verso, dall’art. 119 Cost. si possono ricavare il principio del finanziamento integrale delle funzioni attribuite ai vari livelli di governo e il principio della tipicità degli strumenti perequativi. Con riguardo alle disposizioni impugnate, la Regione ricorrente non ha contestato l’incremento della dotazione del fondo, ma il fatto che questa venga gravata da vincoli di destinazione, che permarranno anche nei prossimi esercizi finanziari. Secondo le prospettazioni della difesa regionale, in seguito alla declaratoria d’incostituzionalità delle disposizioni impugnate l’intero ammontare dei nuovi finanziamenti verrebbe ripartito fra i comuni senza più vincolo di destinazione.

sentenza 216/2022

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Udienza pubblica del 13/09/2022; Decisione del 13/09/2022
Deposito del 21/10/2022; Pubblicazione in G.U. 26/10/2022, n. 43

La decisione che qui si segnala riguarda alcune norme contenute in una legge regionale del Friuli-Venezia Giulia (L.R. 16/2021), il cui art. 4, ai commi 17 e 18, pone dei limiti e delle condizioni per l’installazione di impianti fotovoltaici sul territorio regionale.
I parametri individuati dall’Avvocatura generale dello Stato erano prima di tutto l’art. 117, tanto con riferimento al III comma, Cost. (“in relazione ai principi fondamentali determinati dalla legislazione statale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia»), quanto con riferimento al I comma, Cost. (“in relazione all’art. 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001”).

Sentenza n. 70/2023 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 14/04/2023 – Pubblicazione in G.U. 19/04/2023 n. 16

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 70/2023 la Corte costituzionale ha parzialmente accolto il ricorso con cui la Regione Veneto ha impugnato l’art. 1, commi 269, 534, 535, 536, 537 e 721, lettera a), della legge n. 234/2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024).

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