di Jacopo Alberti
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L’art. 88 del trattato CECA. – 2.1. Aspetti procedurali e di inquadramento sistematico. – 2.2. La prassi applicativa. – 3. La sospensione dei fondi “comunitari” dal 1952… al 2020: alcune riflessioni sulla disciplina del Regolamento condizionalità alla luce dell’art. 88 TCECA. – 3.1. La «sospensione dei fondi dovuti ai sensi del trattato», quasi settant’anni dopo: breve inquadramento del Regolamento condizionalità. – 3.2. La natura discrezionale del potere dell’Alta Autorità/Commissione e l’esperibilità di un’azione in carenza avverso una sua inerzia. – 3.3. I limiti del sindacato della Corte di giustizia avverso la decisione di sospensione dei fondi. – 4. Conclusioni.
The first form of suspension of EU funds appeared with Article 88 of the ECSC Treaty. After a brief analysis of that 'old-yet-modern' provision and of its application, this article discusses the Regulation (EU, Euratom) No 2020/2092 (the Conditionality Regulation) in the light of its historical ‘precedent’. In particular, the research focuses on the discretion of the Commission (as well as on its justiciability by means of an action for failure to act) and on the limits of the scrutiny of the Court of Justice on the measures which will be adopted and, potentially, contested on the basis of the Conditionality Regulation.
Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.
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