Pubblicata nel Bur edizione straordinaria n. 7 del 20/03/2020
- Ulteriore restrizione alla somministrazione di alimenti e bevande nelle stazioni di servizio (v. ordinanza n. 10/2020), che viene limitata ai soli auto-trasportatori di merci
Parole d’interesse: misure di contenimento e gestione; misure di cautela; ristorazione; trasporto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID – 19”;
Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19” pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto –legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”, pubblicato nella GU n° 52 del 1marzo 2020;
Visto il decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19”, pubblicato nella GU del 2 marzo 2020; Visto il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante n misure urgenti in materia di con- tenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19”, pubblicato nella GU n° 59 dell’8 marzo 2020;
Visto il DPCM 9 marzo 2020 con il quale le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19 previste dal DPCM 8 marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale; Visto il DPCM 11 marzo 2020 con il quale sono state individuate “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID -19”;
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
Visto il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU del 17 marzo 2020;
Viste le proprie ordinanze nn. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020 e 10/2020;
Atteso che nell’ordinanza n. 10/2020 è stata autorizzata l’apertura “limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore 6.00 alle ore 18.00 dal lunedì alla domenica, per gli esercizi (di somministrazione di alimenti e bevande) posti lungo le strade extraurbane secondarie (art. 2 co. 2 lettera C del codice della strada), esclusivamente per il relativo accesso e la relativa fruizione da parte degli autotrasportatori di merci;
Che sul territorio regionale insistono aree realizzate secondo la legge n. 40/1999, all’interno delle quali sono presenti parcheggi, stazioni di rifornimento car- burante, servizi igienici, bar-ristoranti, eccetera;
Che si rende necessario estendere la deroga prevista nella propria precedente ordinanza n. 10/2020, all’art. 2, comma 1, lett. b), prevedendo la fruizione delle suddette aree attrezzate solo agli autotrasportatori di merci secondo le modalità di cui all’art. 2, comma 1, lett. a);
ORDINA
Articolo 1
Al fine di contrastare ulteriormente le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti nelle aree attrezzate del territorio regionale realizzate ai sensi della legge n. 40/1999: è consentita esclusivamente per il relativo accesso e la relativa fruizione da parte degli autotrasportatori di merci, secondo le modalità e gli orari di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) della propria precedente ordinanza n. 10/2020. (misure di contenimento e gestione) (misure di cautela) (trasporto) (ristorazione)
Articolo 2
La presente ordinanza produce effetti dalle ore 00:00 del 21 marzo 2020 e sino alle ore 24:00 del 3 aprile 2020 e comunque cessa di avere efficacia al sopraggiungere di provvedimenti governativi o ministeriali che dispongano in tal senso.
Articolo 3
La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito WEB della Regione ed è notificata alle Prefetture, ai Sindaci dei Comuni marchigiani e alla Camera di Commercio delle Marche.
Ancona, 20 marzo 2020
IL PRESIDENTE Luca Ceriscioli