Atti della Regione Marche

O.P.G.R. Marche 21 marzo 2020, n. 13

Pubblicata nel Bur edizione straordinaria n. 8 del 21/03/2020

  • Ordinanza che definisce le modalità di smaltimento dei rifiuti domestici, in particolare quelli prodotti da soggetti positivi a COVID – 19 o in stato di quarantena obbligatoria.

Parole d’interesse: comunicazione; dispositivi di protezione; rifiuti

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID – 19”;

Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19” pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto –legge 23 febbraio 2020,n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”, pubblicato nella GU n° 52 del 1marzo2020;Visto il decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19”, pubblicato nella GU del 2 marzo 2020;

Visto il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio2020, n° 6, recante n misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19”, pubblicato nella GU n° 59 dell’8marzo 2020;

Visto il DPCM 9 marzo 2020 con il quale le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19 previste dal DPCM 8 marzo2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale;

Visto il DPCM 11 marzo 2020 con il quale sono state individuate “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID -19”;

Visto il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020,recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU  del17 marzo 2020;

Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;

Viste le proprie ordinanze nn. 1/2020, 2/2020, 3/2020,4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020,10/2020, 11/2020 e 12/2020;

Visto il documento elaborato dal Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Gestione rifiuti. Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus sars-cov-2. Versione del 14 marzo 2020. (Rapporto ISS COVID-19,n. 3/2020);

Vista la nota prot. 8293 del 12/03/2020 dell'Istituto Superiore della Sanità;

Considerata la situazione di grave emergenza causata dalla diffusione del corona virus;

Che si rende necessario in particolare, adottare misure di gestione dei rifiuti urbani generati da utenze domestiche con persone affette da patologia Covid-19 in assistenza domiciliare disposta dal servizio sanitario e, garantire, in uno con la tutela della salute pubblica, anche la massima efficienza del servizio essenziale di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;

Considerata quindi la necessità, per quanto concerne la raccolta e il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, di dare supporto ai cittadini risultati positivi alla Covid-19 nonché ai soggetti sottoposti al provvedi-mento di quarantena obbligatoria, di cui all'art. 1 lett.c) del DPCM 8 marzo 2020, che effettuano nei comuni delle Marche quarantena obbligatoria di cui all'art. 1 lett. c) del DPCM 8 marzo 2020;

Ritenuto che rispetto a trattamenti che prevedono fasi di selezione e cernita, propedeutici alle fasi di effettivo recupero o smaltimento, l’incenerimento con conferimento diretto del rifiuto all’impianto, possa costituire una forma di trattamento che garantisce maggiore precauzione a tutela della salute pubblica;

Tenuto conto di dovere garantire le misure per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

Ritenuto necessario adottare le disposizioni tecnico-gestionali di cui all’Allegato 1 della presente ordinanza, che consentano ai gestori del servizio rifiuti di provvedere alla raccolta domiciliare, al trasporto, allo stoccaggio e alla destinazione finale dei rifiuti raccolti in modo da assicurare la massima tutela della salute degli operatori del servizio rifiuti, dei cittadini e dell’ambiente;

Ritenuto altresì necessario, in relazione alla presenza di soggetti affetti da Covid-19 asintomatici, minimizzare i trattamenti della parte dei rifiuti che residua dalla raccolta differenziata;

Considerato che, per l'attuazione della presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordina-mento giuridico e delle disposizioni di cui all’articolo191 del D.lgs. 152/2006, si prevedono specifiche deroghe alle sottoelencate disposizioni e ai sottoelencati atti: - alla pianificazione vigente nella parte in cui definisce le destinazioni dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti derivanti dal loro tratta-mento; - agli atti autorizzativi attualmente vigenti qualora riportino diverse determinazioni rispetto a quelle indicate nel presente atto, nel rispetto comunque delle norme di tutela ambientale e paesaggistica;

Sentite le Autorità territoriali d’ambito rifiuti, le Pro-vince e l’ANCI;

Acquisiti i parere di ARPAM quale organo tecnico e del GORES quale organo tecnico-sanitario presso il servizio Sanità della Regione Marche;

ORDINA

Articolo 1 (rifiuti)

I rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione in cui dimorino soggetti risultati positivi al tampone per Covid-19 posti in isolamento ovvero i soggetti sottoposti al provvedimento di quarantena obbligatoria, di cui all'art. 1 lett. c) del DPCM8 marzo 2020 sono gestiti secondo le disposizioni riportate nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto. I rifiuti di cui sopra, in deroga alle vigenti autorizzazioni, sono destinati a trattamento termico senza alcun trattamento preliminare. In caso di indisponibilità di impianti per il trattamento termico sono destinati e direttamente conferiti entro “big bags” a smaltimento in discarica, senza alcuna preventiva operazione di trattamento preliminare o recupero. I gestori del servizio, sentite le autorità di ambito, comunicheranno, appena sarà disposta la raccolta domiciliare da effettuare, quali sono gli impianti di destinazione individuati; il conferimento dei rifiuti ai singoli impianti sarà comunicato giornalmente, il giorno prima per il giorno successivo, di concerto tra i gestori del servizio e i gestori degli impianti di smaltimento, alle autorità d’ambito territorialmente competenti.

I rifiuti sopra indicati, anche in deroga alle vigenti autorizzazioni, nell’ambito delle operazioni di raccolta, possono essere oggetto di temporaneo raggruppamento in appositi cassoni scarrabili collocati all’interno di aree in disponibilità dei gestori affidatari del servizio, che dovranno essere recintate, adeguatamente attrezzate e presidiate; le aree a tal fine individuate dovranno essere comunicate alla Provincia e alla Autorità di Ambito territorialmente competenti, all’ASUR, all’ARPAM, al Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio – PF Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere della Regione Marche, appena sarà disposta la raccolta domiciliare da effettuare.

Ad eccezione dei rifiuti di cui ai precedenti paragrafi, tutti i rifiuti urbani residui alla raccolta differenziata (RUR), continuano ad essere raccolti nei comuni della regione secondo le ordinarie modalità e, in deroga alle vigenti autorizzazioni, sono destinati e direttamente conferiti a smaltimento in discarica, senza alcuna preventiva operazione di trattamento preliminare o recupero.

I dati personali inerenti le misure di cui alla presente ordinanza sono trattati ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19", secondo le modalità di cui all'articolo 5 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, lett.i) del GDPR 2016/679. (protezione dati personali)

L’inosservanza, anche parziale, delle suddette prescrizioni, comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali vigenti.

Articolo 2

Sono integralmente richiamate nella presente ordinanza le linee guida adottate dall’ISS nel rapporto n.3/2020 citato nelle premesse ed è fatto obbligo a chiunque di osservarle, con particolare riferimento alle disposizioni in tema di adozione dei dispositivi di protezione individuale (DPI), per gli operatori del settore di raccolta e smaltimento rifiuti. (dispositivi di protezione)

Articolo 3

La presente ordinanza produce effetti dalle ore 00:00 del 23 marzo 2020 e ha durata pari a 3 (tre) mesi e comunque cessa di avere efficacia al sopraggiungere di provvedimenti governativi o ministeriali che dispongano in tal senso.

Articolo 4

La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito WEB della Regione ed è comunicata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 191, comma 1, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive; sarà notificata alle Prefetture, ai Sindaci dei Comuni marchigiani, alle Autorità territoriali d’ambito dei rifiuti ed a Confservizi. (comunicazione)

Ancona, 21 marzo 2020

Il Presidente Luca Ceriscioli

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