Il Consiglio di Stato si pronuncia su una sanzione per mancato acquisto di certificati verdi ed applica il principio di retroattività della lex mitior
1. L’art. 11, c. 1, del D.Lgs. n. 79/99, a decorrere dall’anno 2001, aveva imposto agli importatori e ai soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, avessero importato o prodotto energia elettrica da fonti non rinnovabili, di immettere nel sistema nazionale, nell’anno successivo, una quota di energia prodotta da fonti rinnovabili.
Il medesimo articolo aveva previsto, al comma 3, che i predetti soggetti potessero adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l’equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché avessero immesso l’energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico, o dal gestore della rete di trasmissione nazionale (si tratta dei c.d. certificati verdi).
La direttiva 2001/77/CE, al fine di promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel mercato comune, aveva introdotto la garanzia di origine quale mezzo di certificazione della provenienza da fonte rinnovabile dell’energia elettrica prodotta negli Stati membri.
Ai sensi dell’art. 5 della suddetta direttiva, entro il 27 ottobre 2003 ciascun Stato membro avrebbe dovuto dare attuazione alla stessa, prevedendo il rilascio di garanzie di origine idonee a provare l’origine dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili, secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.
La direttiva 2009/28/CE ha successivamente modificato e sostituito la direttiva 2001/77/CE prescrivendo, all’art. 15, che la garanzia di origine fosse rilasciata, su richiesta dei produttori, come prova per i clienti finali della quota o quantità di energia da fonti rinnovabili presente nel mix energetico, ai sensi dell’art 3, par. 6, della direttiva 2003/54/CE.
Lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva 2001/77/CE con il D. Lgs. n. 387/2003, il cui art. 20, comma 3, prevedeva che i soggetti importatori di energia elettrica dagli Stati membri dell’Unione europea potessero richiedere al GSE l’esenzione dall’obbligo di acquisto dei certificati verdi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 79/1999, per la quota di elettricità importata proveniente da fonti rinnovabili, purché fosse presentata al GSE copia della garanzia di origine rilasciata, ai sensi dell’art. 5 della direttiva 2001/77/CE, nel paese di ubicazione dell’impianto.
Ai sensi dell’art. 4 del medesimo D.Lgs. n. 387/2003, il GSE era tenuto a verificare l’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 79/1999, e a comunicare all’Autorità i soggetti inadempienti, per l’applicazione di sanzioni ai sensi della legge n. 481/95.
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