- Erik Longo
- Fonti dell'Unione europea e internazionali
La Corte costituzionale italiana propone il primo rinvio pregiudiziale nell’ambito di un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale: l’ordinanza n. 207 del 3 luglio 2013 (3/2013)
Dopo il Tribunal Constitucional spagnolo[1] e il Conseil Constitutionnel francese,[2] nel luglio 2013 è stata la Corte costituzionale italiana a porre definitivamente fine (almeno all’apparenza) all’iniziale atteggiamento di chiusura manifestato nei confronti del principale strumento di dialogo con la Corte di giustizia, il rinvio pregiudiziale. Invero, e a differenza del giudice costituzionale spagnolo e francese, nel caso della nostra Consulta non si è trattato di una ‘prima volta’ in assoluto. Come ben noto, dopo una prima fase in cui la Corte costituzionale aveva tout court escluso la possibilità di ‘vestire’ la qualifica di «giurisdizione nazionale» di cui all’art. (ora) 267 TFUE (cfr. ordinanza 29 dicembre 1995 n. 536), con l’ordinanza 13 febbraio 2008, n. 103,[3] era stato proposto un rinvio pregiudiziale nell’ambito di un procedimento di legittimità costituzionale in via principale. Con l’ordinanza n. 207 del 3 luglio 2013[4] la Corte costituzionale ha per la prima volta proposto un rinvio pregiudiziale nell’ambito di un ricorso di legittimità costituzionale in via incidentale, in tal modo abbattendo l’ultimo limite che la stessa sembrava voler salvaguardare nell’ordinanza del 2008.