Le Rubriche dell'Osservatorio

Rubriche

Sent. TAR ABRUZZO, Pescara, sez. I, 18.3.2013, n. 186

Il ricorrente aveva impugnato l'ordinanza sindacale adottata ex art. 54 t.u.e.l., con la quale gli era stato ordinato di provvedere a rimuovere delle scritte sulle pareti esterne del proprio appartamento, riportanti frasi offensive nei confronti del Sindaco.

Il giudice amministrativo, rileva che, nel caso di specie, si trattava proprio di impedire la permanenza di scritte offensive e pertanto costituenti, astrattamente, ipotesi di reato e che, qualora si debba interrompere la prosecuzione di fatti costituenti reato e quindi incidenti su beni interessi di rilievo costituzionale, l'urgenza può essere ritenuta in re ipsa, purché la misura adottata sia proporzionale ed adatta allo scopo. Considera infine che, nel caso di specie, la misura adottata appariva adeguata e proporzionata, in comparazione con la lieve entità del sacrificio imposto che rientra appieno nei limiti della "concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare" (cioè essa appare duttilmente adeguato alla concreta situazione di fatto, cfr. Corte Costituzionale n. 4 del 1977 sul previgente articolo 20 del t.u. comunale e provinciale). Conseguentemente respinge il ricorso.

Sent. TAR VENETO, sez. III, 16.4.2013, n. 576

Il regolamento comunale di Vicenza che prevede il rispetto di distanze delle sale gioco (ad esempio da istituti scolastici, centri giovanili...) con finalità di prevenzione della ludopatia attiene alla tutela della salute e dell'ordine pubblico. A tutela di detti interessi è intervenuta la legge statale a disciplinare la materia e dalle disposizioni dettate si ricava il principio che gli strumenti pianificatori di contrasto alla ludopatia devono essere stabiliti a livello nazionale o comunque essere inseriti nel sistema della pianificazione nazionale. E tale principio è coerente rispetto alle esigenze tutelate che sono le medesime nell'intero territorio nazionale; conseguentemente la competenza legislativamente stabilita a favore dell'amministrazione statale esclude che pari competenza possa essere esercita dal comune.

Sent. TAR PUGLIA, Lecce, sez. I, 7.2.2013, n. 289

L'art. 48 dello Statuto del comune di Salice Salentino, rubricato "Pari Opportunità", dispone che: "per promuovere la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, di essa deve far parte almeno un assessore di sesso femminile, salvo espressa rinuncia da parte delle interessate o l'assenza nella maggioranza di Consiglieri di sesso femminile".

Dispone poi il secondo comma del medesimo articolo che: "il verificarsi delle circostanze del comma precedente non obbliga il Sindaco a nominare assessori di sesso femminile persone estranee al Consiglio".

Sent. TAR BASILICATA, sez. I, 11.4.2013, 159

Il regolamento comunale per l'installazione degli impianti di teleradiocomunicazioni non può essere qualificato come un "mero atto di indirizzo", per cui risulta necessaria la previa acquisizione del parere di regolarità tecnica, prescritto dell'art. 49, comma primo del t.u.e.l.

Sent. CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA SICILIA, 11.3.2013, n. 325

Occorre innanzitutto ricordare che nella Regione Sicilia, dotata di competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, ai sensi dell'art. 13 l.r. n. 7 del 1992 come integrato dall'art. 41 l.r. n. 26 del 1993, il sindaco compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti.

Pertanto, la competenza c.d. residuale - che nell'ordinamento nazionale è attribuita alla giunta comunale dall'art. 48 t.u. n. 267 del 2000 - spetta in Sicilia al sindaco.

In tema di tributi, il consiglio comunale ha competenza, a norma di legge, a regolare "l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi"...

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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