Le Rubriche dell'Osservatorio

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La Corte di Giustizia conferma la validità della decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria

Con la sentenza del 16 aprile 2013 nelle cause riunite C-274/11 e C-295/11,[1] la Grande Sezione della Corte di giustizia ha respinto i ricorsi con cui il Regno di Spagna e la Repubblica italiana chiedevano l’annullamento della decisione 2011/167/UE del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della istituzione di una tutela brevettuale unitaria.[2]

Si segnala che, in data 5 aprile 2013, a seguito del quinto incontro tra la Commissione europea ed il gruppo ad hoc del Comitato direttivo per i diritti umani del Consiglio d'Europa, è stato reso pubblico un Final Report contente la versione (al momento) ultima degli strumenti relativi alla adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo (47+1(2013)008, http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Accession/Meeting_reports/47_1(2013)008rev2_EN.pdf).

Si riporta di seguito il testo della Raccomandazione della Commissione del 12 marzo 2013 intesa a rafforzare l'efficienza e la democrazia nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo. La Raccomandazione si muove nel solco delle nuove disposizioni introdotte dal Trattato di Lisbona allo scopo di rafforzare il principio democratico nell'Unione e la partecipazione dei cittadini alla vita democratica della stessa, attraverso l'esercizio dei diritti politici. Nel nono considerando si evidenzia appunto che «[i]ntensificare la connessione dei cittadini con il processo democratico dell'Unione è il corollario necessario di una più stretta integrazione istituzionale».

La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati membri di obblighi ad essi imposti dal diritto dell'Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell'ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche.

Introduzione:

Nella parte relativa alle "Fonti Internazionali" la Rubrica si propone di monitorare gli atti normativi che, direttamente o indirettamente, presentano ricadute in materia internazionale, evidenziando le più significative novità nei rapporti tra fonti nazionali e tematiche internazionali. Essa intende, in particolare, portare l'attenzione sugli atti emanati dal legislatore nazionale al fine di adempiere agli obblighi internazionali dello Stato italiano, nonché sugli atti normativi che, pur adottati per rispondere ad esigenze interne, acquisiscono portata tale da incidere su problematiche di rilievo internazionale.

 

SOMMARIO RUBRICA "FONTI INTERNAZIONALI":

Notizia n. 1: Parziale adeguamento dell'Italia allo Statuto della Corte penale internazionale.

Notizia n. 2: La modifiche della legislazione nazionale in materia di immunità giurisdizionali degli Stati stranieri in seguito alla sentenza emessa dalla Corte internazionale di Giustizia nella controversia tra Germania e Italia.

Notizia n. 3: I comunicati del Ministero degli affari esteri pubblicati nel 2012 e relativi alla vigenza di atti internazionali e atti internazionali resi esecutivi con provvedimenti pubblicati nel 2012.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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