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A causa dell’epidemia da Covid-19, il Governo italiano, come i Governi di molti altri Stati, ha adottato misure speciali di contenimento della diffusione del virus[1] che hanno inciso sensibilmente nella sfera dei diritti fondamentali delle persone, come i diritti alla libertà di movimento, di associazione, alla proprietà privata, all’iniziativa economica, alla privacy etc. tutelati, tra l’altro, dalla Convenzione europea dei diritti umani e da altri trattati sui diritti umani. La possibilità di introdurre limitazioni al godimento dei diritti fondamentali è prevista dalla maggior parte dei trattati sui diritti umani nella forma sia di limitazioni ordinarie, disciplinate dalle disposizioni che sanciscono specifici diritti, sia di deroghe straordinarie, disciplinate da clausole generali, come l’art. 15 della Convenzione europea dei diritti umani (d’ora innanzi “Convenzione europea”) e l’art. 4 del Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici (d’ora innanzi “Patto”)[2].

Alla mezzanotte (CET) del 31 gennaio 2020, dopo un complesso negoziato protrattosi per quasi tre anni, l’evento ormai comunemente noto come “Brexit” si è perfezionato:[1] il Regno Unito è uscito dall’Unione europea. Il 1° febbraio 2020 è entrato in vigore l’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (di seguito, «Accordo di recesso »).[2] La presente segnalazione offre una breve sintesi dei contenuti essenziali del suddetto Accordo, dopo alcuni riferimenti all’iter negoziale.

(Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 31 gennaio 2020, Slovenia/Croazia, Causa C-457/18, ECLI:EU:C:2020:65)

La Corte ha affermato di non essere competente a statuire sul ricorso per inadempimento proposto dalla Slovenia nei confronti della Croazia, ai sensi dell’articolo 259 TFUE, poiché le asserite violazioni del diritto dell’Unione derivavano direttamente dalla presunta violazione, da parte della Croazia, degli obblighi scaturenti da una convenzione di arbitrato conclusa tra i due Stati al fine di risolvere la controversia, tra essi esistente, in merito alla definizione delle reciproche frontiere marittime e terrestri. La Corte nega la propria competenza in ragione del fatto che le violazioni lamentate risultavano meramente accessorie alla presunta violazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di arbitrato e questa costituisce un accordo internazionale di cui l’Unione non è parte e che esula dalle sue competenze.

L’avvento dell’era digitale ha avuto un impatto particolarmente forte sulla vita delle persone, rendendo necessaria una profonda riflessione sul contenuto e sulla portata dei diritti e delle libertà fondamentali. Questa circostanza riguarda in modo significativo i minori, i quali nell’ambiente digitale trovano inedite opportunità di istruzione, svago e socializzazione, ma incorrono anche in gravi rischi per la loro incolumità. Consapevole di ciò, il Comitato ONU sui Diritti del Fanciullo – organo di esperti indipendenti istituito sulla base della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (CRC o Convenzione, in avanti)[1], di cui l’Italia è parte – ha ritenuto opportuna l’adozione di un General Comment volto alla rilettura della Convenzionenell’ambiente digitale[2].

(Ministero dell’interno, DECRETO 7 novembre 2019, n. 139, Regolamento recante l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria. (19G00145) (G.U. Serie Generale n.284 del 04-12-2019))

Con decreto n. 139/2019 il Ministero dell’interno ha determinato le modalità di impiego delle guardie giurate a bordo di navi mercantili battenti bandiera internazionale, che transitano in acque internazionali che sono a rischio di pirateria. Con tale provvedimento vengono stabilite anche le regole sulla detenzione di armi a bordo delle medesime navi. 

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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