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Con la legge 14 giugno 2021, n. 14, l’Italia ha autorizzato l’istituzione della zona economica esclusiva (ZEE)[1]. L’art. 1(3) della legge del 14 giugno prevede che i limiti esterni della zona economica esclusiva italiana siano determinati sulla base di accordi con gli Stati il cui territorio è adiacente o fronteggia quello dell’Italia, soggetti alla procedura di autorizzazione alla ratifica del Presidente della Repubblica secondo l’art. 87 Cost.

Sentenza n. 253/2022 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 20/12/2022 – Pubblicazione in G.U. 21/12/2022 n. 51

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 253/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29-bis della legge della Regione Molise n. 7/1997. Pronunciandosi su una questione di costituzionalità sollevata dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Molise, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale per il 2020, il giudice delle leggi ha accolto le censure formulate in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera l), Cost., mentre ha dichiarato inammissibile, per assenza di adeguata argomentazione, la censura relativa alla lesione dell’art. 117, terzo comma, Cost.

Sentenza n. 251/2022 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 19/12/2022 – Pubblicazione in G.U. 21/12/2022 n. 51

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 251/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia n. 23/2021. Con la disposizione impugnata il legislatore lombardo è intervenuto sull’art. 154, comma 3, della legge regionale n. 31/2008, estendendo le possibilità di ampliamento degli immobili rurali destinati ad agriturismo. Nel suo ricorso la difesa erariale lamentava la violazione del principio di leale collaborazione e degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, anche in riferimento agli artt. 135, 143 e 145 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Ord. n. 250/2022 – giudizio sull’ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

Deposito del 16/12/2022 – Pubblicazione in G. U. 21/12/2022, n. 51

 

Motivo della segnalazione

Con l’ordinanza segnalata la Corte costituzionale dichiara ammissibile un conflitto di attribuzioni sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale ordinario di Lecce, in riferimento ad ordinanze del medesimo Tribunale con cui era stato deciso il pignoramento dell’assegno vitalizio per una somma eccedente quella indicata dal regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati e, in particolare, per l’intero importo dell’assegno vitalizio spettante all’ex parlamentare debitore, a beneficio del creditore procedente, l’Agenzia delle entrate – Riscossione della Provincia di Lecce.

Sent n. 110/2023 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 05/06/2023 – Pubblicazione in G.U. del 07/06/2023, n. 23

Motivo della segnalazione
La sentenza in commento è resa nell’ambito di un ricorso in via principale, promosso dallo Stato nei confronti degli artt. 4; 7, commi da 5 a 14 e 18; e 11 della legge della Regione Molise 24 maggio 2022, n. 8 (Legge di stabilità regionale anno 2022).
L’impugnazione dello Stato si rivolge a quattro distinte questioni, tutte accolte dal Giudice delle leggi, che ha l’occasione sia di confermare importanti principi, più o meno recentemente già sanciti, sia di intervenire in maniera innovativa sul tema del rapporto tra contenuto vago/oscuro della legge e principio di uguaglianza. Dal punto di vista delle fonti, proprio l’ultimo aspetto richiamato merita particolare attenzione in quanto nell’annullare la disposizione impugnata la Corte utilizza il parametro dell’art. 3 cost., sub specie di difetto di ragionevolezza, in maniera autonoma e più ampia che in passato.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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