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Rubriche


1. Brevi cenni sulla immunità nel diritto internazionale e applicazione della norma internazionale in Italia.

Il diritto internazionale tutela l’uguaglianza e l’indipendenza degli Stati sovrani. Esiste pertanto una norma consuetudinaria che sancisce l’immunità dalla giurisdizione dello Stato estero.
La norma opera nell’ordinamento giuridico italiano in virtù dell’adeguamento automatico al diritto internazionale consuetudinario previsto dall’articolo 10 della Costituzione.
Tuttavia, i confini della norma internazionale non sono certi. Nel diritto internazionale tradizionale prevaleva la tesi dell’esistenza di una tutela assoluta. Nel diritto internazionale moderno l’immunità è relativa e occorre distinguere tra attività sovrane dello Stato (non sottoponibili a giurisdizione) e attività privatistiche (sottoponibili invece a giurisdizione). E’ la distinzione che corre tra i c.d. atti iure imperii e atti iure gestionis.

A) Comunicati del Ministero degli affari esteri pubblicati nel 2012 e relativi alla vigenza di atti internazionali. 

 

ACCORDI MULTILATERALI

-     Dichiarazione di intenti che istituisce una Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR) - Noordwijk, 17 settembre 2004 - In vigore dal 1° giugno 2012 (G.U. 11 agosto 2012 n. 187 suppl.).

-   Trattato tra Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi e Portogallo per l’istituzione della Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR) - Velsen, 18 ottobre 2007 - In vigore dal 1° giugno 2012 (G.U. 11 agosto 2012 n. 187 suppl.).

-     Convenzione sulla messa al bando delle munizioni a grappolo - Dublino, 30 maggio 2008 - In vigore dal 1° marzo 2012 (G.U. 21 marzo 2012 n. 68).

-    Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale del 27 gennaio 1988 (CONSEU) - Parigi, 27 maggio 2010 - In vigore dal 1° maggio 2012 (G.U.18 maggio 2012 n. 115).

-     Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull' Unione Europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica - Bruxelles, 23 giugno 2010 - In vigore dal 1°dicembre 2011 (G.U. 5 marzo 2012 n. 54 suppl.).

-     Accordo di cooperazione «piano binazionale di sviluppo della regione frontaliera Perù Ecuador» - Loja, 26 ottobre 2010 - In vigore dal 31 ottobre 2011 (G.U. 5 marzo 2012 n. 54 suppl.).

 

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 [1], recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”, ha sostituito la legge n. 11 del 2005 (cd. legge Buttiglione),[2] apportando significative modifiche alle modalità di intervento del Parlamento, del Governo, delle regioni e degli enti locali sia nella formazione degli atti e delle politiche UE (fase ascendente) che nell’adempimento degli obblighi UE (fase discendente).[3] Talune di queste modifiche si sono rese necessarie in conseguenza della valorizzazione del ruolo dei Parlamenti nazionali nella fase ascendente da parte del Trattato di Lisbona.[4] Tuttavia, in alcuni casi l’intervento del legislatore è stato determinato dalla esigenza di rendere più efficaci ed efficienti i meccanismi previsti dalla legge previgente. Questo è il caso, ad esempio, delle modifiche apportate al meccanismo della cd. «legge comunitaria», il principale strumento deputato, nel vigore della precedente disciplina, ad assicurare la conformità del nostro ordinamento a quello dell’Unione. Tali modifiche intendono infatti ovviare ai ritardi nell’approvazione della legge comunitaria, divenuti consueti e spesso causa dell’avvio di procedure di infrazione nei confronti dell’Italia.

Le Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale, e la Decisione 2012/671/UE sulle funzioni giurisdizionali del vicepresidente della Corte di giustizia.

Nel precedente fascicolo di questa Rubrica si è dato conto delle modifiche apportate allo Statuto della Corte di giustizia dal Regolamento n. 741/2012. Di seguito si riportano due atti adottati successivamente e che si ricollegano al nuovo regolamento di procedura, in vigore dal 10 novembre 2012.

Il primo, che è stato adottato il 6 novembre 2012, è una raccomandazione, e quindi un atto non giuridicamente vincolante. Essa contiene delle raccomandazioni rivolte ai giudici nazionali e relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale da parte della Corte di Giustizia. Queste raccomandazioni mirano a riflettere le novità introdotte con questo regolamento che possono incidere sia sul principio stesso di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, sia sulle modalità di siffatti rinvii. Contengono, quindi, sia indicazioni volte ad orientare i giudici degli Stati membri circa l’opportunità di procedere ad un rinvio pregiudiziale, che indicazioni pratiche riguardo alla forma e agli effetti di un siffatto rinvio. Si sostituiscono alla nota informativa riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali.[1]

La Corte di giustizia sancisce la continuità tra l’art. 51, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali e la giurisprudenza pre-Lisbona sui diritti fondamentali qua principi generali

 Nella sentenza del 26 febbraio 2013, nella causa C-617/10, Åkerberg Fransson, la Corte di giustizia, nella composizione della Grande Sezione, ha fornito un chiarimento, da tempo atteso, circa l’interpretazione dell’art. 51, par. 1, della Carta, con riferimento alla questione dell’ambito di applicazione della stessa rispetto agli Stati membri. La Corte, inoltre, si è espressa anche circa il ruolo dei giudici nazionali rispetto alla Carta.

La sentenza ha avuto origine da un rinvio pregiudiziale sollevato dallo Haparanda tingsrätt (il tribunale di primo grado svedese) nell’ambito di un procedimento per frode fiscale aggravata iniziato dall’Åklagaren (Pubblico Ministero) nei confronti del sig. Åkerberg Fransson, per aver omesso di fornire informazioni nelle dichiarazioni dei redditi, ai fini del pagamento dell’IVA, o per averle fornite in modo inesatto. Lo Skatteverket (l’amministrazione tributaria svedese) aveva nel frattempo adottato nei confronti del sig. Fransson, a motivo delle stesse comunicazioni, una decisione relativa al pagamento di una sovrattassa, divenuta definitiva. Lo Haparanda tingsrätt nutriva dubbi circa la compatibilità con il principio del ne bis in idem, quale sancito all’articolo 50 della Carta, della normativa svedese che consente il cumulo di un procedimento (e di una sanzione) di natura penale con un procedimento (e una sanzione) di carattere amministrativo. Inoltre, lo stesso giudice dubitava anche della compatibilità con il diritto dell’Unione della prassi giudiziaria nazionale che subordinava l’obbligo, per il giudice nazionale, di disapplicare ogni disposizione in contrasto con un diritto fondamentale garantito dalla CEDU o dalla Carta alla condizione che tale contrasto risulti chiaramente dai testi interessati o dalla relativa giurisprudenza. Per tali motivi, lo Haparanda tingsrätt ha ritenuto di dover chiedere chiarimenti alla Corte di giustizia.

Osservatorio sulle fonti

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