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 In data 10 febbraio 2011, la Commissione bicamerale per la semplificazione ha trasmesso alle Presidenze delle Camere una relazione che, ai sensi dell’art. 14, comma 21, della legge n. 246/2005, informa il Parlamento sullo stato di attuazione del c.d. meccanismo taglia-leggi.

Dopo che in Premessa vengono brevemente ripercorse le varie fasi del procedimento di semplificazione normativa e viene ricostruito il quadro normativo, la Relazione dà conto dello stato attuale di avanzamento del meccanismo.

In particolare, nel Paragrafo II ci si sofferma sul decreto «salva leggi» (d.lgs. n. 179/2009), sul suo correttivo (d.lgs. n. 213/2010) e sul decreto «taglia leggi» (d.lgs. n. 212/2010), illustrandone contenuti e problematiche, l’iter di approvazione e l’attività consultiva di Consiglio di Stato e Commissione per la semplificazione. Analoghi aspetti vengono affrontati nel Paragrafo III, dedicato invece all’opera di codificazione e di riassetto intrapresa nell’ambito del procedimento: si dà conto del Codice (d.lgs. n. 66/2010) e del Testo unico regolamentare (d.P.R. n. 90/2010) in materia di ordinamento militare, del Codice (A.G. n. 164) e del Testo unico regolamentare (A.G. n. 168) in materia di attività agricola, in fase di elaborazione, dell’Ordinamento e funzioni degli uffici consolari (A.G. n. 282), anch’esso in fase di elaborazione, e delle ulteriori attività di riassetto in corso. La Relazione si chiude con un Paragrafo IV, ove vengono indicate alcune problematiche che sarà necessario affrontare nel prossimo futuro.

In Allegato alla Relazione viene inoltre riportata la Documentazione inviata dai Ministeri alla Commissione e contenente elementi informativi sulle iniziative intraprese e specifici dati nell’ambito del meccanismo, nonché i resoconti stenografici delle audizioni svolte nell’ambito dell’indagine conoscitiva realizzata dalla Commissione in fase di elaborazione del d.lgs. n. 179/2009.

Scarica gli allegati

Sent. n. 257/2011 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 30 settembre 2011 – Pubblicazione in G.U. del 05/10/2011

Motivi della segnalazione

Nella sent. n. 257/2011 la Corte dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 5, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010), sollevate, in riferimento agli articoli 38, secondo comma, e 53 della Costituzione, dal Tribunale di Rossano, in funzione di giudice del lavoro; e dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 111, primo e secondo comma, 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale di Rossano, in funzione di giudice del lavoro.

Sent. n. 236/2011 – Giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 22/07/2011 – Pubblicazione in G.U. del 27/07/2011

 

Motivi della segnalazione

Nel giudizio in epigrafe la Corte è chiamata a valutare la legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui esclude l’applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai «processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione».

Sent. n. 188/2011 – Giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 15/06/2011 – Pubblicazione in G.U. del 22/06/2011

 

Motivi della segnalazione

Nella sentenza n. 188/2011 la Corte, chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale Amministrativo regionale della Puglia, dell’art. 10 della legge della Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2 (“Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”) nella parte in cui richiamando, con rinvio materiale, la legge statale n. 108/1968 (“Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto normale”) e apportando ad essa modifiche soltanto parziali, consente di attribuire a gruppi di liste collegate con il Presidente eletto un premio di maggioranza la cui entità può portare all’elezione di un numero di consiglieri superiore a quello fissato nello Statuto regionale, dichiara l’illegittimità costituzionale della norma.

Sent. n. 153/2011 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 21 aprile 2011 – Pubblicazione in G. U. del 27 aprile 2011

 

Motivi della segnalazione

Nella sentenza n. 153/2011 la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2010 n. 64 (Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali), come convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, e ha altresì dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 1 del medesimo decreto-legge.

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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